In base al regime fiscale che regola i premi versati dal datore di lavoro per le polizze vita, questi ultimi non possono essere detratti se non concorrono a formare il reddito complessivo dei lavoratori dipendenti.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 218 del 6 novembre 2024, facendo riferimento soprattutto alla risoluzione n. 391/E del 2007 che specifica come i lavoratori abbiano diritto a fruire della detrazione d’imposta solo relativamente agli importi che hanno contribuito alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Secondo il Fisco, così come chiarito nella risposta a specifico interpello:
nel caso in cui i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in linea con quanto chiarito nella citata risoluzione n. 391/E del 2007, gli stessi non possono essere detratti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir.
L’AdE chiarisce anche un altro punto: affinché un onere possa essere detratto è necessario che sia stato sostenuto dal contribuente e rimasto a suo carico, pertanto qualora il premio assicurativo sia stato versato dal datore di lavoro, il lavoratore può detrarlo solo quando il suo ammontare è stato assoggettato a tassazione.
Può farlo nel Modello 730, nella misura del 19% in relazione a contratti per:
- polizze vita e contro infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
- per rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa, stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
- contro il rischio di non autosufficienza, senza facoltà di recesso dal contratto.
Sono previsti anche dei massimali alla spesa detraibile:
- 530 euro per assicurazioni contro rischio di morte o invalidità permanente,
- 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni di cui sopra) per le polizze contro la perdita di autosufficienza nella vita quotidiana.