Bonus Transizione 5.0 anche per beni agricoli e in leasing

di Anna Fabi

5 Novembre 2024 15:12

logo PMI+ logo PMI+
Nuovi chiarimenti sugli incentivi Transizione 5.0: uso della piattaforma, regole per il settore agricolo, ammissibilità dei beni in leasing.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un aggiornamento delle Faq sugli incentivi Transizione 5.0.

Contengono precisazioni relative all’applicazione del credito d’imposta per le imprese agricole, e forniscono anche chiarimenti su questioni procedurali di utilizzo della piattaforma  e sui criteri per misurare il risparmio energetico.

Il Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 incentiva l’acquisto di macchinari e software che oltre ad abilitare la digitalizzazione producono anche risparmi energetici. E’ un credito d’imposta con aliquote calibrate a seconda dell’aumento dell’efficienza energetica del processo produttivo o dell’intera fabbrica, e dell’entità dell’investimento.

L’agevolazione fiscale può andare dal 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro che producono un risparmio energetico del 5% sul processo o del 3% sull’unità produttiva, al 45% su un investimento fino a 2,5 milioni e un risparmio energetico del 15% sul processo o del 10% sui consumi dell’unità produttiva.

Investimenti 5.0 delle imprese agricole

Le nuove Faq chiariscono che il beneficio può essere applicato anche all’acquisto di veicoli agricoli e forestali, nel rispetto delle regole previste, ovvero: l’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente necessario, oppure bisogna utilizzare combustibili sostenibili, il nuovo mezzo deve sostituirne uno precedente con il passaggio da un motore Stage I a Stage V. Il veicolo che viene sostituito deve essere contestualmente dismesso. Sono agevolabili anche le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccoglitrici, le vendemmiatrici, anche se tecnicamente non sono veicoli agricoli e forestali.

C’è anche un chiarimento sui concetti base di struttura produttiva e processo produttivo applicati al settore agricolo. Come detto, l’entità del  credito d’imposta cambia a seconda del fatto che il risparmio energetico riguardi, appunto, il processo o la struttura. In una fabbrica, la struttura produttiva è l’intero sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue. Il processo, invece, è l’insieme di attività che partono dalle risorse e le trasformano in prodotto o servizio: sia l’input sia l’ouput devono essere tracciati dal sistema logistico di produzione.

In agricoltura, la struttura produttiva è il terreno. Il “processo produttivo” invece la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta.

Precisazioni sul calcolo del risparmio energetico

Il risparmio energetico si calcola rispetto all’esercizio precedente, ovvero l’anno solare precedente l’avvio del progetto di innovazione, tenendo conto adeguatamente di eventuali eventi eccezionali, ad esempio una chiusura temporanea.

Se il progetto di innovazione riguarda l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici si basa sul confronto con la media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. Se la nuova linea si trova in una diversa struttura produttiva, si può eventualmente ricorrere a uno scenario controfattuale. Quando non è praticabile uno scenario controfattuale data l’impossibilità di reperire sul mercato beni comparabili, è consentito scomporre la linea di produzione in componenti significativi dal punto di vista dei consumi energetici e condurre uno scenario controfattuale parziale solo su questi elementi.

Ammissibilità degli impianti tecnici di servizio

In alcune tipologie di imprese, per esempio alberghi o altre imprese di servizi, possono essere ammessi all’incentivo anche gli impianti tecnici di servizio, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dei consumi energetici. Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia, a meno che non siano sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile destinati all’autoproduzione.  Ci sono comunque diverse FAQ specifiche dedicate ai sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, che invece a determinate condizioni sono agevolabili.

Sono invece ricompresi ad esempio gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell’energia.

Altri chiarimenti ministeriali

Fra le altri Faq, dal punto di vista procedurale viene chiarito che se il processo produttivo prevede lo svolgimento di operazioni esterne alla propria sede, nella piattaforma informatica l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale.

Nel caso in cui l’impresa acquisti macchinari o software con un contratto di leasing, l’impegno assunto con il fornitore attraverso la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.

C’è poi una precisazione sulle ESCO (Energy service company): il ministero chiarisce che possono beneficiare degli incentivi nel momento in cui realizzano investimenti che consentono di ottenere un’efficienza energetica sui processi dell’azienda cliente. In questo caso, la valutazione del risparmio energetico, in base alla quale si quantifica l’incentivo 5.0, viene effettuata sui processi dell’azienda cliente.