Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 136/2024, con effetto dal 28 settembre scorso, ridefiniscono le competenze in materia di gestione dei crediti contributivi e fiscali nelle procedure di ristrutturazione del debito e nei concordati preventivi.
Una circolare INPS di prossima emanazione fornirà ulteriori elementi operativi in relazione alle nuove disposizioni. Ma vediamo intanto in che modo l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha recepito queste ultime novità e cosa cambia per i debiti delle imprese.
Proposte transattive sui debiti d’impresa: decide l’INPS
Il Dlgs n.136/2024 ha apportato significative modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), aggiornando le regole per l’adesione alle proposte di transazione e assegnando nuove responsabilità all’INPS nelle trattative per la gestione dei debiti. Con il nuovo articolo 63 del CCII, modificato dall’articolo 16, comma 6 del D.Lgs. 136/2024, il ruolo dell’INPS diventa infatti centrale nella valutazione delle proposte di transazione per i crediti contributivi nelle ristrutturazioni aziendali.
Ora, l’adesione alle proposte di pagamento parziale o dilazionato dei contributi è infatti di competenza della Direzione Regionale dell’INPS, che esprime formalmente il proprio consenso tramite il Direttore dell’ufficio territoriale competente.
Le domande di transazione, che possono riguardare debiti contributivi e previdenziali maturati fino alla data di presentazione della proposta stessa, devono essere presentate alla Direzione territoriale che gestisce i crediti oggetto della transazione, come disposto dall’articolo 88, comma 5, del CCII.
La proposta deve ottenere l’approvazione entro 90 giorni dalla presentazione, con la possibilità di estendere tale termine fino a 150 giorni in caso di modifiche.
Procedura di gestione dei crediti contributivi
Le proposte devono includere tutte le informazioni necessarie e, nel caso di gestione dei crediti da parte di più Direzioni territoriali, la Direzione responsabile della quota maggiore assume il ruolo di coordinamento. In caso di approvazione, l’INPS sottoscrive l’accordo negoziale congiuntamente con l’Agente della riscossione, completando così la transazione.
Concordato preventivo: nuovo iter di valutazione
Un altro cambiamento riguarda le competenze in tema di concordato preventivo, gestito con il nuovo articolo 88 del CCII, introdotto dall’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. 136/2024.
Per le proposte di concordato presentate a partire dal 28 settembre 2024, la decisione finale spetta al Direttore regionale, mentre il voto viene espresso dalla Direzione territoriale competente.
Anche in questo caso, in presenza di crediti attribuiti a più Direzioni, la gestione viene coordinata dalla Direzione della sede con il credito principale.
Tempistiche di accettazione proposte
In linea con le nuove disposizioni, il processo di valutazione della proposta da parte dell’INPS deve rispettare le tempistiche fissate dal codice, garantendo anche in questo caso una risposta entro 90 giorni per le proposte di transazione e per i concordati preventivi.
Il debitore ha facoltà di richiedere l’omologazione giudiziale se non ottiene risposta entro i tempi previsti.