Il credito che deriva dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 dal sostituto d’imposta.
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, con una nuova FAQ del 9 ottobre.
Le modalità di utilizzo in F24 prevedano l’indicazione del codice tributo 1627, che diventa 155E per il modello F24 EP, per il versamento delle ritenute. Nel caso in cui le ritenute versate facciano riferimento all’anno successivo a quello di maturazione del credito, invece, deve essere indicato il codice tributo 6781, che diventa 166E per il modello F24 EP.
È sempre il Fisco a specificare che queste operazioni non rientrano tra le compensazioni di tipo orizzontale o esterno, pertanto non è richiesto il preventivo invio del modello 770 da cui emerge il credito, così come non è necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.
È anche possibile fare riferimento al servizio telematico CIVIS per richiedere la correzione in caso di errata indicazione del codice tributo.