Con il provvedimento firmato il 30 settembre 2024 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state stabilite le modalità operative per l’utilizzo della firma digitale nei processi verbali redatti durante le attività di controllo fiscale, in attuazione dell’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973.
Il documento prevede anche la possibilità di una firma mista (digitale e autografa) in caso di mancanza o rifiuto di firma elettronica da parte del contribuente.
Vediamo i dettagli della nuova procedura.
Firma digitale per il contribuente sottoposto a controllo fiscale
Il provvedimento specifica i passaggi che le parti coinvolte (Agenzia e contribuente o delegato) devono seguire per la sottoscrizione digitale del processo verbale.
In particolare, il documento viene inviato dalla casella istituzionale dell’incaricato del controllo all’indirizzo email del contribuente, come indicato nel verbale stesso. Successivamente, il contribuente firma digitalmente il file in formato Cades (.p7m) e lo restituisce via email.
Dopo aver verificato l’integrità del documento, l’Agenzia delle Entrate appone la propria firma digitale e invia il verbale protocollato al domicilio digitale del contribuente o, in alternativa, tramite posta elettronica certificata (PEC) al delegato. Nel caso in cui il contribuente non disponga di un indirizzo PEC o non lo richieda, una copia conforme del documento viene consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A/R.
Firma mista in assenza di firma digitale
Il provvedimento disciplina anche i casi in cui il contribuente non possiede la firma elettronica. In questo scenario, i verbalizzanti stampano il verbale, che viene firmato in forma autografa dall’interessato.
Successivamente, il documento cartaceo viene digitalizzato e firmato digitalmente dall’Agenzia delle Entrate, con l’attestazione di conformità rispetto all’originale. Questo processo genera il documento informatico originale, che viene poi consegnato al contribuente seguendo le modalità previste per la sottoscrizione elettronica.
Rifiuto di firma del contribuente
Se il contribuente o il delegato rifiuta di firmare il verbale, la motivazione del rifiuto viene annotata nel documento, che viene successivamente firmato digitalmente dal personale dell’Agenzia. Anche in questo caso, il verbale viene consegnato con le stesse modalità previste per i documenti sottoscritti digitalmente.
Consegna verbale con rifiuto di firma
Nel caso in cui il contribuente si opponga alla consegna del verbale, l’Agenzia può inviare una copia cartacea del documento tramite raccomandata A/R al domicilio fiscale oppure trasmettere l’originale digitale tramite PEC, come stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Per ulteriori dettagli, si può consultare il provvedimento del 30 settembre 2024.