Il ravvedimento operoso relativo al mancato versamento dei contributi INPS è diventato meno oneroso, grazie al taglio delle sanzioni entrato in vigore a decorrere dal 1° settembre 2024.
Come previsto dal DL. 19/2024, convertito con la L. 56/2024 , grazie alla riforma del sistema sanzionatorio tributario, il ravvedimento operoso viene esteso anche ai contributi previdenziali, beneficiando di sanzioni ridotte.
L’articolo 30, comma 1, modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti, compresi i lavoratori autonomi, che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.
La normativa, che non ha efficacia retroattiva, prevede per il contribuente la possibilità di mettersi in regola spontaneamente segnalando errori commessi nelle dichiarazioni, versando una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 5,56% a un massimo di 7,14% delle imposte non pagate.
Non è più prevista, infatti, la maggiorazione di 5,5 punti del tasso di riferimento per il datore di lavoro che non versa o versa in ritardo contributi o premi, procedendo al pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni.
Per l’evasione contributiva, invece, la sanzione civile varia tra il 30% e il 60% dei contributi o premi non versati, tuttavia in caso di pagamento entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione civile corrisponde al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (7,5 punti se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni).