Affitti brevi: guida ai nuovi obblighi di CIN e sicurezza

di Barbara Weisz

6 Settembre 2024 12:26

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In funzione la Banca Dati nazionale degli affitti brevi, dal 2 novembre obbligo di CIN e dotazioni minime di sicurezza per le forme imprenditoriali: regole e sanzioni.

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) è ufficialmente in funzione dopo che si è completato il percorso che ha visto le Regioni connettersi nel corso dell’estate. I gestori di bed and breakfast, case vacanze, alberghi e alloggi destinati all’affitto breve o turistico sono obbligati a farsi rilasciare il CIN (Codice Identificativo Unico) ed esporlo online e presso la struttura.

Ci sono anche nuovi obblighi per le piattaforme di intermediazione e, dal 2 novembre 2024, ossia a partire dal 60esimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso di entrata in funzione della BDSR, saranno in vigore tutte le nuove norme sugli affitti brevi del DL 145/2023.

Anche gli obblighi relativi al CIN prevedono un periodo cuscinetto fino al 2 novembre. A partire da questa data scatteranno le sanzioni per chi non si adegua alle nuove regola.

I nuovi obblighi di legge sugli affitti brevi e turistici

Il CIN è un codice identificativo nazionale che attesta la piena conformità delle strutture turistiche.

In base alla nuova disposizione legislativa, contenuta nell’articolo 13-te del decreto 145/2023, chiunque propone o concede in locazione breve o turistica un’unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, e ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Stesso obbligo per i titolari di strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere.

L’obbligo di pubblicazione del CIN negli annunci è anche in capo a intermediari e portali telematici.

Coloro che gestiscono le attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, hanno anche nuovi obblighi relativi alla sicurezza degli impianti. Con relative sanzioni in caso di inadempienze.

Come si richiede il CIN

Per ottenere il CIN bisogna accedere con credenziali SPID o CIE  al portale BDSR (Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive), pienamente in funzione dal 1° settembre 2024 e gestito dal Ministero del Turismo.

L’infrastruttura telemtica contiene già i dati delle strutture precedentemente in attività, grazie all’interoperabilità con i portali delle singole Regioni, le quali hanno provveduto ad allineare le proprie strutture a quella nazionale.

Come inserire strutture mancanti

L’utente troverà quindi un elenco di strutture già associate al proprio  codice fiscale. Per ciascuna si può cliccare sul pulsante “Dettaglio scheda”, che consente di compilare eventuali dati mancanti e richiedere il CIN.

Sul portale della BDSR è disponibile anche un manuale utente con le indicazioni pratiche per effettuare l’accesso, compilare i dati ed eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rilascio del CIN.

Nel caso in cui l’utente non trovi la propria unità immobiliare già preinserita, può cliccare su “Segnala Struttura mancante” in fondo alla pagina “Le Mie Strutture“: dovrà compilare un form con i dati della struttura da inoltrare ad un operatore della Regione di appartenenza, che effettuerà le verifiche del caso e invierà una notifica con l’esito della segnalazione.

Se entro 30 giorni la Regione non avrà provveduto a chiudere la segnalazione, l’utente potrà ricevere un CIN in stato “non verificato”. A seguito delle verifiche da parte della Regione il CIN potrà poi essere “Verificato” oppure “Revocato”.

Come correggere errori

E’ anche possibile che il titolare della struttura la ritrovi la scheda già caricata nella BDSR ma rilevi degli errori. Poiché non è possibile correggerli nel sistema, anche in questo caso va inviata una segnalazione compilando un apposito form.

Le dotazioni minime di sicurezza

Le disposizioni relativa alla sicurezza si rivolgono esclusivamente a coloro che gestiscono le attività di affitto breve in forma imprenditoriale, i cui impianti devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa statale e regionale.

Tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti.

E devono avere estintori portatili a norma di legge, in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Dotazione minima di un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Le sanzioni

Le sanzioni previste in caso di violazioni, che come detto vengono applicate a partire dal 2 novembre 2024:

  • affitto senza CIN: sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro, a seconda dell’ampiezza dell’immobile;
  • mancata esposizione del CIN: da 500 a 5mila euro;
  • irregolarità di sicurezza: da 600 a 6mila euro per ogni violazione accertata;
  • attività imprenditoriale senza SCIA: da 2mila a 10mila euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.