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Adempimento collaborativo: esonero sanzioni e scudo penale per le PMI

di Teresa Barone

20 Agosto 2024 12:27

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Correzioni alla normativa sul'’adempimento collaborativo, più ampio lo scudo penale e l’accesso alle nuove tutele da parte delle PMI.

Il Governo ha recentemente varato nuove disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, definendo alcuni aspetti specifici con il decreto-legislativo 5 agosto 2024 n. 108.

Il testo del correttivo fiscale ha introdotto, introduce alcune modifiche alla normativa sull’adempimento collaborativo (D. lgs 221/2023) in materia di scudo penale, rafforzandolo per il regime opzionale e migliorando gli effetti premiali in caso di dichiarazione infedele.

Dichiarazione infedele senza sanzioni

Il correttivo esclude le sanzioni penali tributarie connesse al reato di dichiarazione infedele, per i contribuenti virtuosi. Adesso è prevista una maggiore protezione per i contribuenti che hanno avuto comportamenti collaborativi adeguati e che hanno comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’esistenza dei rischi fiscali connessi alle violazioni tributarie (elementi attivi non dichiarati o per le quali non è stata pagata l’imposta dovuta).

Scudo pensale più esteso

Il provvedimento (art. 1, lett. d), D. lgs 108/2024) rafforza anche lo scudo penale nell’ipotesi del regime opzionale ex art. 7-bis, D. lgs 128/2015, incentivandone l’accesso da parte delle PMI.

In particolare:

  1. escluse le frodi, non si applicano sanzioni amministrative per violazioni relative a rischi fiscali comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima delle relative scadenze;
  2. escluse le dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, non si applicano sanzioni per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi fiscali comunicate all’Agenzia delle Entrate mediante interpello.

Tale comunicazioni non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale.

La disapplicazione delle sanzioni e la fruibilità dello scudo, inoltre, vengono estese anche ai contribuenti già ammessi al regime di cooperative compliance, purché la comunicazione dei rischi venga effettuata nel termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto correttivo (datata 6 agosto 2024).