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Adempimento collaborativo, riviste platea e sanzioni

di Barbara Weisz

8 Agosto 2024 10:14

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Correttivi all'adempimento collaborativo: cooperative compliance anche per i gruppi di imprese, niente sanzioni in assenza di dolo.

Allargamento della platea ai gruppi di imprese e nuova flessibilità sulle sanzioni, con il potenziamento dello scudo penale per la dichiarazione infedele senza dolo: sono le novità più importanti in materia di adempimento collaborativo introdotte dal decreto legislativo n.108/2024, in vigore dal 6 agosto.

La cooperative compliance, introdotta nel 2015 e successivamente potenziata, consente alle imprese di mantenere una collaborazione costante con l’Agenzia delle Entrate per valutare eventuali rischi fiscali collegati anche a questioni interpretative, offrendo in cambio semplificazioni procedurali e meno sanzioni.

Cooperative compliance per i gruppi d’imprese

Il nuovo decreto correttivo sullo strumento potenziato dalla rifoma fiscale, estende la platea dei beneficiari ai c gruppi di imprese,  inresi«quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi del codice civile».

Almeno un soggetto del gruppo deve però avere i requisiti dimensionali per entrare nell’adempimento collaborativo (volume di affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro a decorrere dal 2024, non inferiore a 500 milioni dal 2026 ed a 100 milioni dal 2028) ed il gruppo deve adottare un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Le novità in materia di sanzioni

Niente sanzioni amministrative e scudo penale rafforzato per chi ha aderito all’adempimento collaborativo se il rischio fiscale alla base della violazione era stato oggetto di interpello al Fisco.

La depenalizzazione non si applica a fronte di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti.

La certificazione infedele ricade in una delle seguenti fattispecie:

  • è resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nella regolamento;
  • non c’è corrispondenza con i dati esibiti dal contribuente;
  • il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti.

In caso di certificazione infedele, l’Agenzia delle Entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo e comunica la condotta del professionista al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.

Infine, niente sanzioni amministrative nei casi in cui le comunicazioni siano effettuate entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime.