Le plusvalenze realizzate tramite la vendita di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, da imprese con sede nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, sono tassate in modo analogo a quello delle società residenti.
Si tratta di una novità fiscale introdotta con la manovra economica 2024 (legge 213/2023, comma 59), su cui ora interviene la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2024.
Nuova tassazione plusvalenze: per quali imprese
Tecnicamente, la nuova norma estende l’applicazione della tassazione di cui all’articolo 87 del Testo unico imposte sui redditi (Tuir), precedentemente riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle analoghe operazioni effettuate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, e prive di stabile organizzazione.
Le imprese devono essere residenti in uno stato UE o dello Spazio Economico Europeo, ed essere soggette all’imposta sul reddito delle società, l’equivalente dell’IRES. Sono quindi esclusi i soggetti non commerciali, le persone fisiche e gli enti non residenti che non scontano le imposte societarie, come ad esempio le società di persone.
La normativa italiana prevede la sostanziale irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze dei soggetti IRES commerciali residenti, principio ora esteso a questa nuova platea in nome dell’uniformità di trattamento fiscale all’interno dell’Unione europea.
Participation exempion: operazioni ammesse
Le plusvalenze a cui si applica il trattamento fiscale della participation exempion sopra descritto non comprendono quelle da partecipazione in società semplici. Come chiarisce la Circolare N.17/E, sono quelle definite dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, che derivano dalla vendita di azioni diverse dalle azioni di risparmio e di ogni altra partecipazione rilevante al capitale o al patrimonio delle società.
I titoli devono rappresentare una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%. S
Sono escluse le obbligazioni convertibili, che non fruiscono dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto trattasi di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni.
Come si calcola la plusvalenza esente
Per determinare il valore della plusvalenza, bisogna effettuare il seguente calcolo: si somma il 5% della plusvalenza alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».
Le plusvalenze e minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal primo gennaio 2024. Su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.