Proroga imposte al 31 luglio 2024 per tutti: conferma dal Fisco

di Anna Fabi

29 Luglio 2024 09:00

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce le scadenze per i versamenti fiscali e contributivi: rinvio al 31 luglio 2024 senza maggiorazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, inclusi i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e la contribuzione per gli iscritti alla Gestione separata, sono differiti al 31 luglio 2024 senza maggiorazioni.

Per quali versamenti si applica il differimento

Il chiarimento, contenuto in una nuova FAQ datata 26 luglio, fuga gli eventuali dubbi sull’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del Dlgs n. 13/2024: la proroga non spetta soltanto a coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale ma a tutti i contribuenti delle gestioni interessate. Saldo e primo acconto IRPEF si possono poi versare entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,4%.

Il differimento riguarda specificamente:

  • contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale per Artigiani e Commercianti
    Questi contributi, come precisato nella circolare INPS n. 72/2024, seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.
  • contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione Separata INPS
  • Anche questi contributi rispettano le stesse tempistiche, garantendo uniformità nei termini di pagamento.

Il comma 2 dello stesso articolo estende il differimento dei termini anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese secondo gli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/1986).

L’Agenzia delle Entrate, in pratica, rileva che i termini dei versamenti sopra elencati (così come precisato nella circolare INPS n. 72/2024) coincidono con le scadenze di pagamento delle imposte sui redditi e pertanto devono govere del medesimo differimento.

Ambito di applicazione dell’agevolazione

L’articolo 37, comma 1, del Dlgs n. 13/2024 stabilisce infatti che i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono differiti al 31 luglio per i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti dai relativi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa agevolazione si applica indipendentemente dall’utilizzo dell’istituto del concordato preventivo biennale, indicato nel primo comma della norma.

Si è dell’avviso, in proposito, che la disposizione in commento interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall’applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti in argomento.