I compensi dei professionisti dello sport o degli artisti non residenti, sono tassati nello Stato in cui si svolge la prestazione. Anche se il lavoratore ha un contratto dipendente con una società estera.
Quindi, un musicista che partecipa a una tournèe o un atleta che partecipa a competizioni internazionali, paga le imposte in Italia per le tappe o le gare che si svolgono nel nostro paese.
Il riferimento normativo è l’articolo 23 del Testo unico imposte sui redditi (TUIR), di recepimento del Modello OCSE contro le doppie imposizioni.
Sport e spettacolo, la tassazione degli eventi internazionali
Il TUIR (Dpr 917/1986) prevede che, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF ai soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, fra gli altri, sia i redditi di lavoro dipendente o assimilati sia quelli da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
La norma recepisce le regole del Modello OCSE, in particolare la disposizione contenuta nell’articolo 17, secondo cui i compensi di artisti e sportivi che vengono percepiti in relazione ad attività svolte in uno stato diverso da quello di residenza, sono imponibili in questo secondo stato.
Questo, in deroga alle normali regole previste dalla stessa Convenzione OCSE, che invece prevedono, ai fini dell’imponibilità fiscale, solo la necessità di soggiornare in uno Stato per almeno 183 giorni, nel caso dei non residenti con contratto di lavoro dipendente oppure di avere una stabile organizzazione.
Compenso fisso o percentuale sul botteghini
Il testo della disposizione OCSE esemplifica le categorie di professionisti a cui si riferisce: artisti di teatro, cinema, radio e televisione, musicisti, sportivi.
Il commentario fornisce un esempio pratico relativo a un cantante in tournée che riceve un compenso fisso e il 5% dei ricavi del botteghino per ciascun concerto. In questo caso, il primo importo viene ripartito fra i vari Stati in cui si svolgono i concerti, mentre il compenso a percentuale è interamente tassato nello stato dell’evento.
Questo, in base al principio secondo cui se il compenso è direttamente legato allo Stato dove la performance è stata svolta, esso si considera prodotto in tale Stato, mentre se non esiste una correlazione diretta, vale il criterio temporale.
Come si ripartisce l’imponibile
La rivista online dell’Agenzia delle entrate FiscoOggi propone anche un documento di prassi, la Risoluzione 79/2006, secondo cui rileva «il luogo di svolgimento delle specifiche prestazioni personali dell’artista o dello sportivo e non il complesso dell’attività sportiva o artistica ovunque svolta dal non residente».
«Ne consegue che per i redditi imputabili a giornate di gara svolte al di fuori del territorio italiano non sussiste il potere impositivo dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 17 della Convenzione, né sono applicabili le regole di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni convenzionali».
«Tanto premesso, si ritiene che in presenza di un contratto che regoli unitariamente il rapporto di lavoro tra una società residente e uno sportivo non residente, sia possibile ripartire il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara svolte in Italia e quelle svolte all’estero».