Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e del Tesoro ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla nuova esenzione dal versamento dell’IMU per gli immobili degli Enti non commerciali (ENC) per attività esclusivamente non profit, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Per la sua applicazione, il MEF fornisce precisazioni basate su specifiche pronunce della Corte di Cassazione.
Esenzione IMU per immobili ENC: in quali casi
L’esonero dall’Imposta Municiape Unica, riguarda lo svolgimento presso tali immobili degli ENC di attività meritevoli di tutela con modalità non commerciali.
Il primo chiarimento fornito dalla circolare 2/DF riguarda il perimetro di applicazione dell’esonero: gli immobili si intendono posseduti dagli ENC anche se concessi in comodato a un soggetto tra quelli previsti dal TUIR (Articolo 73, comma 1, lettera c), funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, purché il comodatario svolga nell’immobile solo le attività istituzionali per accedere all’esenzione.
Per quanto riguarda il collegamento strutturale tra comodatario e comodante, il la Cassazione ha confermato l’agevolazione nei casi in cui il comodatario utilizza il bene per realizzare i compiti istituzionali del concedente e quando le due parti sono legate da un rapporto di strumentalità stretto (ad esempio un Ente religioso civilmente riconosciuto che un immobile di sua proprietà concede in comodato a una Fondazione, costituita dal medesimo Ente come proseguimento delle attività di assistenza e beneficenza.
Ai fini dell’esenzione IMU, tuttavia, tali immobili si intendono utilizzati agli scopi indicati quando sono strumentali alle destinazioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 (Articolo 7, comma 1, lettera i), vale a dire ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, anche senza esercizio attuale delle attività stesse.
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Im merito al requisito del collegamento funzionale, la circolare 2/DF specifica che esiste anche:
- se le attività svolte dal comodatario rientrano tra quelle agevolate, se sono esercitate senza scopo di lucro e se sono qualificabili come accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali;
- quando il comodante, in virtù di una norma statutaria, ha la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione del comodatario.
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In assenza temporanea delle attività agevolabili, non scatta necessariamente la perdita dell’agevolazione, che interessa solo i casi che riguardano il mutamento della destinazione o la cessazione del rapporto di strumentalità. Un mancato utilizzo temporaneo, invece, non determina automaticamente la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile.