Blocco compensazioni fiscali: come si calcola la soglia dei 100mila euro

di Anna Fabi

8 Luglio 2024 09:29

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L'Agenzia delle Entrate spiega, con esempi pratici, i debiti erariali esclusi dal computo della soglia oltre la quale è sospesa la compensazione fiscale.

Dal 1° luglio 2024, i contribuenti con debiti erariali superiori a 100mila euro non possono più avvalersi della compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, nei giorni scorsi ha fornito le prime istruzioni operative per l’attuazione di questa e altre novità. Analizziamo in particolare le modalità di calcolo della soglia e i debiti che ne restano esclusi.

Compensazioni fiscali: le nuove regole da luglio 2024

La Manovra 2024 ed e il Decreto Agevolazioni hanno introdotto un nuovo limite all’esercizio dell’opzione per la compensazione fiscale, entrato in vigore lo scorso primo luglio, con l’obiettivo di incentivare comportamenti virtuosi di rientro dal debito erariale.

La modifica normativa è stata attuata attraverso l’articolo 1, commi da 94 a 98, della legge di bilancio n. 213/2023 e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39/2024.

Debiti rilevanti per la soglia dei 100mila euro

I contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o carichi affidati all’agente della riscossione, non possono avvalersi della compensazione se l’importo complessivo dei debiti supera i 100mila euro. Il nuovo divieto di compensazione non riguarda solo i debiti erariali ma anche i crediti di natura agevolativa.

Di quali debiti stiamo dunque parlando? A titolo esemplificativo: imposte dirette, IVA, imposta di registro e le altre imposte indirette, crediti non spettanti o inesistenti, somme accessorie (interessi e sanzioni).

I crediti INPS e INAIL, invece, sono sempre esclusi dalla nuova limitazione.

Quando scatta il blocco

Gli importi iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione concorrono al raggiungimento della soglia di 100mila euro solo se:

Tipologia di debito Condizione bloccante
Termine di pagamento Il termine di pagamento del debito è scaduto
Provvedimenti di sospensione Non esistono provvedimenti di sospensione
Piani di rateazione Non sono in corso piani di rateazione

Ad esempio, se un contribuente ha un debito di 110mila euro, ma questo è soggetto a un piano di rateazione valido, non sarà considerato ai fini del superamento della soglia di 100mila euro.

Un chiarimento importante: per le somme a ruolo, rileva il termine di pagamento della cartella ricevuta tramite notifica, mentre per gli accertamenti esecutivi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Dl n. 78/2010, assume rilevanza il decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo di pagamento degli accertamenti.

Ripristino facoltà di compensazione

I contribuenti che superano la soglia di 100mila euro possono ripristinare la facoltà di compensazione riducendo i debiti a un importo inferiore o pari a tale soglia.

A tal fine è anche possibile ridurre i carichi utilizzando in compensazione crediti relativi alle sole imposte erariali.

In generale, lo sblocco può avvenire attraverso il superamento della specifica situazione bloccante: con la sospensione giudiziale o amministrativa, il pagamento delle somme dovute o la concessione di un piano di rateazione.

A questo proposito, ecco un altro chiarimento: i carichi rateazzati o rottamati non contribuiscono alla soglia neppure se si tarda a pagare, ma se il piano decade allora il debito residuo complessivo non pagato rileva ai fini del computo dei 100mila euro.

Coordinamento con il divieto di compensazione DL 78/2010

La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 chiarisce anche il rapporto tra il nuovo divieto di compensazione e quello già vigente disciplinato dall’articolo 31 del dl n. 78/2010. Quest’ultimo vieta la compensazione dei crediti erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo.

Ad esempio:

  • se i carichi relativi a imposte erariali sono superiori a 1.500 euro ma entro i 100mila euro, si applica l’articolo 31 del dl n. 78/2010;
  • se i carichi superano i 100mila euro, si applica esclusivamente il nuovo divieto.
Soglia di carico Divieto di compensazione applicabile
Superiore a 1.500 euro Articolo 31 del dl n. 78/2010
Superiore a 100mila euro Nuovo divieto 2024