Istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità 2024 relative alle compensazioni, orizzontali e verticali, che dal primo luglio non si possono più effettuare con i servizi telematici degli intermediari della riscossione nè procedere in presenza di debiti fiscali superiori ai 100mila euro.
Le indicazioni sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/2024.
Compensazioni, le nuove regole sull’utilizzo del modello F24
Per quanto riguarda gli F24, la novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2024. Il comma 95 prevede che tutti i versamenti da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione vadano eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».
In base alla regola precedente, invece, l’obbligo di utilizzare i servizi delle Entrate era limitato agli F24 a saldo zero, mentre in caso di importo positivo era possibile anche utilizzare i servizi degli intermeidari della riscossione convenzionati.
La circolare precisa che il nuovo obbligo scattato dal primo luglio riguarda tutte le compensazioni, verticali e orizzontali, e anche i casi in cui la compensazione di crediti e debiti sia parziale. Rileva la data in cui viene eseguita l’operazione, non quella di un’eventuale precedente prenotazione.
Esempio: importo IVA da pagare in base alla liquidazione periodica pari a 4mila euro, che una società vuole saldare compensando l’IVA 2023 per una somma pari a 3mila euro, e versando poi i restanti mille euro direttamente dal conto corrente. Il modello F24 andrà inviato entro il 16 luglio 2024 esclusivamente per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Attenzione: per i versamenti fino al 30 giugno 2024 resta invece la facoltà di utilizzo dei servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati qualora dal modello di versamento F24 risulti, previa compensazione, un saldo positivo da versare.
L’obbligo di utilizzare il servizio telematico del fisco riguarda anche le compensazioni che hanno come oggetto i contributi INPS e i versamenti INAIL.
Stop alle compensazioni orizzontali con debiti sopra i 100mila euro
La seconda novità legislativa come detto blocca invece la possibilità di effettuare le compensazioni in presenza di debiti superiori ai 100mila euro.
Qui sono intervenuti prima la legge di bilancio, poi il decreto Agevolazioni (dl 39/2024), che hanno modificato il comma 49 quinquies dell’articolo 37 del decreto 223/2006, ora formulato nel seguente modo: i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, quindi fra diverse tipologie di crediti.
Ai fini del raggiungimento della soglia dei 100mila euro rilevano le imposte erariali e relativi accessori e gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate. A titolo esemplificativo, rientrano:
- imposte dirette,
- IVA,
- imposta di registro e le altre imposte indirette,
- somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultatnti da una serie di atti specifici (commi da 421 a 423 della legge 311 del 2004) emessi
- prima del 30 aprile 2024, e di cui all’articolo 38-bis del DPR 600 del 1973, emessi successivamente;
- somme accessorie, come interessi e sanzioni, relative alle precedenti fattispecie.
Attenzione: non rilevano le somme per le quali siano in corso rateazioni, o siano intervenuti provvedimenti di sospensione. I carichi per i quali è concessa la rateazione non contribuiscono anche se ci sono ritardi nel pagamento delle rate che però hanno comportato la sospensione del piano di rateazione. Quando però questo avviene, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100mila euro. La stessa regola vale per le somme ammesse alla rottamazione.
Il divieto di compensazione opera anche nel caso in cui i crediti siano di importo superiore ai debiti. E riguarda tutte le tipologie di crediti fiscali, mentre fanno eccezione quelli verso INPS e INAIL, che si possono sempre utilizzare in compensazione, anche in presenza di debiti sopra i 100mila euro. La circolare delle Entrate esemplifica alcuni crediti coinvolti dalla norma:
- imposte erariali (imposte sui redditi, IVA, imposta di registro);
- credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi;
- crediti relativi a bonus edilizi;
- altri crediti di natura agevolativa.
Il divieto di effettuare le compensazioni decade nel momento in cui l’importo complessivo del debito torna a scendere sotto i 100mila euro.