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Adempimento collaborativo: come funziona il nuovo scudo penale

di Barbara Weisz

24 Giugno 2024 14:17

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Adempimento collaborativo potenziato con la non punibilità delle dichiarazioni infedeli: eliminate le sanzioni penali nel nuovo decreto di riforma fiscale.

Il decreto legislativo di riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno contiene importanti modifiche al regime di adempimento collaborativo: sono infatti eliminate le sanzioni penali per le imprese che dichiarano tutto al Fisco.

Viceversa, viene introdotta una sanzione per i professionisti che rilasciano dichiarazioni infedeli sulla cooperative compliance.

Le novità sono contenute nello stesso provvedimento che interviene con correttivi sul concordato preventivo biennale, è approvato in via preliminare e dovrà quindi tornare in CdM dopo il consueto passaggio parlamentare previsto per il dlgs attuativo della delega fiscale.

Come funziona l’adempimento collaborativo

La cooperative compliance è stata introdotta dal legislatore nel 2015 per promuovere la collaborazione fiscale delle imprese, quindi potenziata dalla riforma fiscale di fine 2023.

L’adempimento collaborativo consente alle imprese di mantenere una costante interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria e di valutare assieme eventuali rischi fiscali collegati anche a questioni interpretative. Comporta inoltre una riduzione delle sanzioni e procedure semplificate per le imprese che aderiscono.

Sanzioni per le certificazioni non veritiere

Il sistema di controllo alla base della cooperative compliance va certificato da un professionista abilitato, ed è qui che interviene una delle due misure del decreto introducendo sanzioni nel caso di certificazioni non veritiere.

La sanzione può arrivare fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, oltre a prevedere una multa pecuniaria che, secondo le anticipazioni del Sole 24 Ore, può andare da 516 a 5mila 165 euro.

Niente sanzioni penali per dichiarazione infedele

Ma la misura più rilevante è l’eliminazione delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione infedele. Il regime fiscale dell’adempimento collaborativo ne prevedeva già la non punibilità, ora potenziata con la nuova disposizione che esclude l’obbligatorietà dell’azione penale in presenza di cooperative compliance, stabilendo che le violazioni non rappresentano notizie di reato.

Restano esclusi i casi di frode, per i quali non c’è scudo penale.

Secondo il presidente dei Commercialisti, Elbano De Nuccio, la norma non rappresenta «una depenalizzazione, essendo espressamente escluse simulazioni o frodi, ma la logica conseguenza della totale disclosure della posizione fiscale del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria».

Come aderire alla cooperative compliance

L’adesione avviene su base volontaria ma sono ammesse soltanto le imprese al di sopra di determinate soglie di fatturato e in possesso di specifici requisiti di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Le soglie di fatturato decrescono nel corso degli anni.

Possono aderire imprese sopra 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, sopra 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, sopra 100 milioni di euro a partire dal 2028.

I vantaggi dell’adempimento collaborativo

Il regime premiale prevede:

  • procedure abbreviate di interpello preventivo,
  • regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi,
  • disapplicazione delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente,
  • riduzione delle sanzioni per le condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi ricompresi nella mappa dei rischi,
  • esonero dalle garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime,
  • interlocuzioni anche relative a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all’ammissione,
  • riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Oltre alle cause di non punibilità relativamente alla dichiarazione infedele, che ora vengono potenziate.