Cartelle non pagate: niente fermo auto per i disabili

di Anna Fabi

21 Giugno 2024 08:37

Niente fermo amministrativo per cartelle non pagate sulle auto dei disabili e loro caregiver, né sui veicoli strumentali all'attività lavorativa.

Fra le procedure che l’Agenzia delle Entrate può attivare nei confronti dei contribuenti con debiti iscritti a ruolo non pagati c’è il fermo amministrativo dell’auto. Quanto scatta questo provvedimento, il proprietario non può utilizzare la vettura fino a quando non paga il debito o ne chiede la rateizzazione.

Le procedure sono dettagliate nel DPR 602/1973. Ci sono tuttavia delle importanti eccezioni all’applicazione delle ganasce fiscali.

Vediamo quali.

Come funzionano le ganasce fiscali

Il fermo amministrativo (ganasce fiscali) di un veicolo può essere attivato quando il contribuente non paga una cartella esattoriale entro i 60 giorni previsti dalla legge. L’agente della riscossione notifica una comunicazione preventiva, dando al contribuente 30 giorni di tempo per sanare la situazione.

E’ possibile risolvere sia pagando per intero la somma dovuta sia rateizzandola. Se però questo non avviene, decorso il termine dei 30 giorni scatta il fermo auto vero e proprio, quindi non è più possibile circolare con la vettura.

In base al comma 4 dell’articolo 38 del 602/1973, «chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del dlgs 285/1992», che va da 1984 a 7mila 937 euro.

Niente fermo per le auto dei disabili

Ci sono però dei casi in cui non può essere disposto il fermo amministrativo, oppure se ne può chiedere la sospensione. Per esempio, quello delle auto per disabili.

Per richiedere l’esonero dal fermo auto, il contribuente con invalidità accertata può utilizzare il Modello F3 da presentare a uno sportello dell’Agenzia delle Entrate o da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata.

Bisogna allegare la seguente documentazione:

  • copia della carta di circolazione dalla quale si evince la presenza sul veicolo dei dispositivi per la conduzione da parte di persona diversamente abile, titolare di patente speciale;
  • oppure, copia della fattura da cui risulta che, per l’acquisto del veicolo, si è usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 104/1992.

Il veicolo può anche essere intestato al contribuente di cui la persona diversamente abile è fiscalmente a carico, anche qui documentando la situazione ed il ruolo di caregiver.

L’utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili può essere dimostrato anche attraverso l’esibizione del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune e in corso di validità, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario del veicolo che attesti l’utilizzo dello stesso veicolo per il trasporto dell’intestatario del contrassegno.

Niente ganasce per veicoli strumentali

Non è possibile far scattare le ganasce fiscali neppure sui veicoli strumentali all’attività di impresa o della professione.

Anche in questo caso il contribuente deve fornire documentazione apposita, questa volta presentando istanza tramite Modello F2, nel quale vengono indicate con precisione la tipologia dell’attività d’impresa o professionale, e i documenti richiesti che comprovano quanto viene dichiarato.