Fra le misure del Salva Casa, c’è una semplificazione delle pratiche che attestano lo stato legittimo dell’immobile. Si tratta di un documento che è necessario produrre per vendere casa, ma anche per eseguire nuovi interventi, e che in base alle precedenti regole era complicato da ottenere perché era necessario avere due diversi titoli abilitativi: quello originario di costruzione e quelli eventualmente successivi relativi a nuovi interventi.
Il dl 69/2024 prevede invece che basti uno solo di questi due titoli edilizi. Vediamo in quali casi.
Come cambia lo legittimo dell’immobile
Se su un immobile sono stati realizzati interventi correttamente attestati dalle pratiche burocratiche richieste, non c’è più bisogno di avere anche il permesso di costruire originario.
Questo, perché nel momento in cui rilasciano un nuovo titolo edilizio le amministrazioni hanno già verificato la situazione preesistente, e non hanno evidentemente rilevato irregolarità, per cui non viene richiesto al contribuente di effettuare ulteriori pratiche.
La modifica è contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera b, del decreto Salva Casa e va a modificare l’articolo 9 bis del Dpr 380/2001. Ecco la nuova formulazione della norma:
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
La regola precedente invece assicurava lo stato legittimo dell’immobile attraverso il titolo che ne ha previsto la costruzione e quello relativo all’ultimo intervento edilizio. Quindi, la semplificazione consiste nel fatto che ogni nuovo titolo edilizio sostituisce i precedenti ai fini dell’attestazione sullo stato legittimo dell’immobile.
I titoli edilizi in sanatoria
Questo vale anche per i titoli edilizi rilasciati in sanatoria, con pagamento delle relative sanzioni, e le dichiarazioni relative alle tolleranze costruttive previste dalla sanatoria per i lavori eseguiti entro lo scorso 24 maggio 2024. Il Salva Casa esclude la violazione edilizia in caso di specifiche tolleranze esecutive (come il minor dimensionamento, o la mancata realizzazione di alcuni elementi architettonici), o quando i parametri di altezza, distacchi, cubatura e superficie si discostano dalle planimetrie nelle seguenti misure:
- 2% per immobili per unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- 3% per superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- 4% se l’immobile è fra 100 e 300 metri quadrati;
- 5% sotto i 100 metri quadrati.
In questi casi, basta una dichiarazione del tecnico abilitato valida anche ai fini dello stato legittimo dell’immobile.