Il contribuente che ha utilizzato contributi post-sisma per la demolizione e ricostruzione di un immobile può applicare il Superbonus per le spese rimaste a suo carico: per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, dovrà quindi scomputare dal totale quanto già incassato a titolo di risarcimento pubblico e applicare la detrazione edilizia sulla parte rimanente.
La precisazione è contenuta nella risposta a specifico interpello posto all’Agenzia delle Entrate in merito a interventi antisismici e di efficientamento energetico, nel rispetto di volumetria e numero di unità esistenti.
Superbonus e contributi post sisma compatibili
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il criterio generale, peraltro già esplicitato dalla circolare 24/2020: la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
Ci sono poi disposizioni specifiche relative agli edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In base alle quali il Superbonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
I limiti di spesa per Super-sisma bonus ed efficienza energetica
I limiti di spesa sono i seguenti:
- 96mila euro per il Super-sisma bonus, riferito all’unità abitativa e alle pertinenze, anche se accatastate separatamente;
- i tetti previsti per ciascun intervento trainante e trainato di efficienza energetica.
Questo, sottolinea l’interpello dell’Agenzia delle Entrate, per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico, sottraendo i contributi per la ricostruzione ricevuti.