L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove indicazioni sul rilascio del visto di conformità sul 730/2024, precisazioni sulla platea dei contribuenti che possono presentare il modello e su alcuni oneri detraibili.
Nella circolare 12/2024 risponde a una serie di quesiti dei CAF e dettaglia i documenti da presentare dai titolari di redditi fondiari, di redditi di capitale di fonte estera, piuttosto che i contribuenti che devono attestare il reddito familiare per utilizzare il Superbonus 2023 al 90%.
Ci sono anche precisazioni sull’applicazione di alcune norme fiscali, come il coordinamento fra la detrazione per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica e il credito d’imposta prima casa under 36.
Infine, la circolare contiene ulteriori delucidazioni su ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti, criptoattività, versamenti minimi di 12 euro anche per le imposte sostitutive.
Nuovi redditi dichiarabili con il 730/2024
Innanzitutto, c’è un chiarimento sull’estensione della platea del Modello 730/2024. Il decreto Adempimenti di Riforma Fiscale, il dlgs 1/2024, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024 ha esteso a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA la possibilità di presentare il modello 730/2024. Questi contribuenti possono presentare la dichiarazione senza sostituto d’imposta.
«A titolo esemplificativo – si legge nel documento di prassi -, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta».
Visto di conformità: documenti da conservare
Per quanto riguarda il visto di conformità, nella circolare ci sono risposte a determinate casistiche. Se nel Quadro L del Modello 730/2024 sono indicati redditi da rivalutazione dei terreni (rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del dl 282/2002), il CAF deve controllare e conservare:
- le quietanze di avvenuto versamento, tramite modello F24, dell’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni;
- la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata;
- le perizie eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno.
In pratica, l’intermediario deve verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.
Se il contribuente compila la Sezione III del Quadro L, riportando il credito derivante dal versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in relazione a una polizza estera, l’intermediario controlla e conserva la certificazione rilasciata dall’intermediario o sostituto d’imposta residente sulle somme trattenute e versate, che possono essere utilizzate a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta.
Infine, in presenza di crediti d’imposta esteri indicati nel Quadro W del modello 730/2024, derivanti dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l’immobile (IVIE) o è detenuto il prodotto finanziario (IVAFE), il CAF è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte pagate nello Stato estero, e la prova della definitività del versamento dell’imposta.
Come detto, c’è anche al risposta a un dubbio sempre sul visto di conformità in relazione ai contribuenti che utilizzano il Superbonus 2023 al 90% per lavori sulla prima casa di nuclei familiari con reddito di riferimento fino a 15mila euro, calcolato applicando dei coefficienti al reddito complessivo. Ebbene, in questi casi, il contribuente può attestare composizione del nucleo familiare e reddito di riferimento attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Acquisto prima casa, niente detrazione con bonu under 36
In tema di agevolazioni sull’acquisto prima casa, la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica (articolo 1, comma 76, della legge 197/2022), non spetta se il contribuente ha acquistato la casa utilizzando il credito d’imposta per under 36 dall‘articolo 64, comma 7 del decreto 73/2021.
Questo, perché il beneficio fiscale applicato prevede già un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto.