Riforma sanzioni tributarie in vigore: ecco le nuove misure

di Teresa Barone

1 Luglio 2024 17:34

logo PMI+ logo PMI+
Guida alle novità introdotte dal nuovo decreto di riforma delle sanzioni tributarie, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e già entrato in vigore.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie (Dlgs n. 87/2024) attuativo delle disposizioni previste dalla legge delega n. 111/2023 di riforma fiscale in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale.

Il provvedimento è in vigore dal 29 giugno. Vediamo cosa prevede.

Le novità della riforma delle sanzioni tributarie

Le novità riguardano i decreti legislativi nn. 74/2000, 471 e 472 del 1997. Obiettivo del decreto (in attuazione degli articoli 1 e 20 della legge n. 111 del 2023) è la riduzione delle sanzioni finalizzato ad armonizzare il sistema e renderlo meno repressivo applicando il principio di proporzionalità e quello di sanzione applicata in misura predeterminata, che nella maggior parte dei casi coincide con il valore minimo previsto a legislazione vigente. Tra le altre novità ci sono le modifiche ai reati di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA e le nuove cause di non punibilità. È stato anche potenziato il ravvedimento operoso.

Infine, in caso di incertezza interpretativa non è punibile il contribuente che accetti le indicazioni del Fisco e presenti la dichiarazione integrativa pagando l’eventuale tributo dovuto entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi con l’orientamento da adottare.

Sconto sulle sanzioni

Le sanzioni per reddito dichiarato inferiore a quello accertato o imposta inferiore a quella dovuta sono state attenuate. La sanzione amministrativa è ora del 70% della maggior imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, rispetto al precedente minimo del 90% e massimo del 180%. La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è stata ridotta al 120%.

Sintesi delle nuove sanzioni

  • In caso di omessa dichiarazione relativa alle imposte dirette IRES e IRAP, la sanzione applicabile sarà pari al 120% (e non è più pari al 120%-240% dell’imposta dovuta), da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 1.000 euro;
  • in caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni senza superare i termini di accertamento e prima dell’avvio di attività di verifica o accertamento, la sanzione sarà pari al 75% delle imposte da versare;
  • in caso di dichiarazione infedele, la sanzione sarà fissa e corrisponderà al 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, ma se viene riscontrato l’uso di documentazione falsa o eventuali condotte simulatorie o fraudolente le sanzioni sono aumentabili dalla metà al doppio;
  • in caso di IVA addebitata in eccesso, la sanzione è fissa da 250 a 10mila euro per l’indebita detrazione anche relativamente alle operazioni esenti, escluse e non imponibili;
  • in caso di omessa dichiarazione IVA sarà applicata una sanzione del 120% trascorsi 90 giorni, tuttavia prima di ogni controllo sarà applicata una ulteriore sanzione del 75% sulle imposte dovute;
  • per omessa registrazione degli atti, la sanzione andrà dal 45% al 120% della somma dovuta mentre per atti non presentati durante le ispezioni si andrà da 250 a 2.000 euro;
  • per gli scostamenti sulle imposte di successione si applicherà una sanzione tra 250 e 1.000 euro mentre per le omissioni d’imposta tra 150 e 500 euro.

Crediti non spettanti e inesistenti

Il decreto legislativo n. 74/2000 è stato poi modificato per includere le definizioni di “crediti non spettanti” e “crediti inesistenti”.

  • I crediti non spettanti sono quelli che, pur soddisfacendo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti, si basano su fatti che non rientrano nella normativa specifica o superano i limiti stabiliti. Sono esclusi i crediti mancanti di adempimenti amministrativi strumentali, a meno che questi non siano essenziali o previsti a pena di decadenza.
  • I crediti inesistenti, invece, sono quelli privi dei requisiti necessari o basati su rappresentazioni fraudolente, come documenti falsi o simulazioni.

Omessi versamenti e indebita compensazione

Il decreto prevede che, nei casi di omesso versamento di ritenute dovute e certificate per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta (articolo 10-bis del Dlgs n. 74/2000) e dell’imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 250mila euro (articolo 10-ter), la pena della reclusione da sei mesi a due anni si applica se il debito non è in corso di estinzione tramite pagamenti rateali o se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione e il debito residuo supera rispettivamente i 50mila o 75mila euro.

Stop al sequestro

Il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 stabilisce che il sequestro finalizzato alla confisca nei reati tributari non può essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti, a meno che non vi sia un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.

Cause di non punibilità

Le nuove disposizioni prevedono che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale), il giudice debba considerare l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia, l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione, l’entità del debito residuo e la situazione di crisi.

Inoltre, i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se l’omesso versamento è dovuto a cause non imputabili all’autore.

Procedimento penale e processo tributario

Il decreto introduce nuove disposizioni sui rapporti tra procedimento penale e processo tributario, prevedendo che le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possano essere utilizzati nel processo penale.

La sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

Sanzioni a società ed enti

Il decreto modifica il Dlgs n. 472/1997, stabilendo che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario di società o enti sono esclusivamente a carico della società o dell’ente.

In caso di costituzione fittizia o interposizione, la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per conto della persona giuridica.

Criteri di determinazione della sanzione

Il legislatore ha modificato la disciplina della “recidiva“, prevedendo un aumento fino al doppio della sanzione per chi commette una violazione della stessa indole nei tre anni successivi alla definitività della sentenza o dell’atto.

La sanzione può essere ridotta fino a un quarto in caso di sproporzione tra violazione e sanzione, o aumentata fino alla metà in caso di particolare gravità.

Ravvedimento operoso

Il decreto apporta infine modifiche al ravvedimento operoso, permettendo l’applicazione del “cumulo giuridico” anche in caso di ravvedimento e consentendo di scontare una sanzione unica per più violazioni.