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Fisco: i nuovi sconti sulle sanzioni dal 1° settembre

di Teresa Barone

Pubblicato 28 Maggio 2024
Aggiornato 31 Maggio 2024 14:19

Guida alle novità introdotte dal nuovo decreto di riforma delle sanzioni tributarie, che entreranno in vigore dal 1° settembre 2024.

È atteso in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla riforma delle sanzioni tributarie, approvato dal Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’attuazione della legge delega per la riforma fiscale.

Il testo introduce alcune novità che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2024 senza tuttavia essere applicate retroattivamente.

Taglio sanzioni tributarie: le novità dal 1° settembre

Obiettivo del decreto (in attuazione degli articoli 1 e 20 della legge n. 111 del 2023) è la riduzione delle sanzioni finalizzato ad armonizzare il sistema e renderlo meno repressivo applicando il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda le modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997, la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi, si introduce il concetto di sanzione applicata in misura predeterminata, che nella maggior parte dei casi coincide con il valore minimo previsto a legislazione vigente.

Ecco una sintesi delle nuove misure:

  • in caso di omessa dichiarazione relativa alle imposte dirette IRES e IRAP, la sanzione applicabile sarà pari al 120% (e non è più pari al 120%-240% dell’imposta dovuta), da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 1.000 euro;
  • in caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni senza superare i termini di accertamento e prima dell’avvio di attività di verifica o accertamento, la sanzione sarà pari al 75% delle imposte da versare;
  • in caso di dichiarazione infedele, la sanzione sarà fissa e corrisponderà al 70% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, ma se viene riscontrato l’uso di documentazione falsa o eventuali condotte simulatorie o fraudolente le sanzioni sono aumentabili dalla metà al doppio;
  • in caso di IVA addebitata in eccesso, la sanzione è fissa da 250 a 10mila euro per l’indebita detrazione anche relativamente alle operazioni esenti, escluse e non imponibili;
  • in caso di omessa dichiarazione IVA sarà applicata una sanzione del 120% trascorsi 90 giorni, tuttavia prima di ogni controllo sarà applicata una ulteriore sanzione del 75% sulle imposte dovute;
  • per omessa registrazione degli atti, la sanzione andrà dal 45% al 120% della somma dovuta mentre per atti non presentati durante le ispezioni si andrà da 250 a 2.000 euro;
  • per gli scostamenti sulle imposte di successione si applicherà una sanzione tra 250 e 1.000 euro mentre per le omissioni d’imposta tra 150 e 500 euro.

Infine, in caso di incertezza interpretativa non è punibile il contribuente che accetti le indicazioni del Fisco e presenti la dichiarazione integrativa pagando l’eventuale tributo dovuto entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi con l’orientamento da adottare.