Fruire in compensazione di un credito non ancora disponibile non è sempre riconducibile a un’incertezza normativa o un dubbio interpretativo, unica motivazione che tiene al riparo dall’applicazione di sanzioni amministrative.
In caso di compensazione indebita attraverso l’utilizzo di un credito non ancora disponibile dovuta a una scelta volontaria e discrezionale, invece, l’applicazione delle sanzioni è legittima. Ad affermarlo è stata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 1790 del 16 marzo 2024.
Quando l’errore viene ricondotto a un comportamento volontario del contribuente, invece, le sanzioni sono pienamente legittime. Nel caso specifico esaminato, in particolare, il contribuente aveva ammesso di aver operato la compensazione con il fine di:
Esplorare la possibilità di apportare al modello operativo di deposito le variazioni necessarie a superare la preclusione consistente nell’assenza di conti segregati presso un intermediario francese e fruire quindi del regime di esenzione.
I giudici, nella sentenza, hanno confermato quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, che ha sottolineato come la disapplicazione delle sanzioni deve presupporre che l’errore del contribuente in merito all’adempimento degli obblighi tributari sia determinato da un quadro normativo ambiguo, e confuso, anche oggetto di contrasti interpretativi.