Per il 2024 la possibilità di inviare la comunicazione delle spese condominiali per lavori edilizi ammessi ad agevolazione fiscale da parte dell’amministratore è scaduta lo scorso 4 aprile, come previsto dall’Agenzia delle Entrate in deroga rispetto a quanto inizialmente previsto.
L’invio della comunicazione relativa alle spese riferibili ad interventi effettuati su parti comuni di edifici residenziali spetta agli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre di ogni anno, in modo da consentire all’Agenzia delle Entrate di identificare le detrazioni e di inserirle nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Sono previsti provvedimenti specifici, invece, se l’amministratore (o un suo intermediario abilitato) non invia la comunicazione delle spese per tempo, utilizzando Entratel o Fisconline.
In particolare, è prevista una sanzione di euro 100 per ogni comunicazione per omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati, fino a un massimo di 50mila euro per soggetto.
- La sanzione non si applica nei casi di errata comunicazione, se la comunicazione dei dati corretti viene effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
- La sanzione è ridotta a un terzo se la comunicazione viene trasmessa correttamente entro i 60 giorni dalla scadenza (quindi, per l’anno in corso, entro il 3 giugno 2024).
Ai fini della detrazione, seppure non dovessero essere presenti le spese detraibili nella precompilata perchè non segnalate, se l’amministratore assolve entro i termini tardivi all’obbligo di comunicazione ed il contribuente conserva tutta la documentazione a riguardo, può procedere in autonomia ad inserirle, fermi restando tutti i requisiti del caso (comprese asseverazioni e SAL).
NB: Per assolvere agli obblighi di comunicazione in merito all’attività fiscale, l’amministratore può richiedere un compenso extra ma deve farlo all’atto della nomina, tramite delibera condominiale, specificando le attività ritenute extra e i rispettivi compensi richiesti. Se non viene specificata la voce, allora la comunicazione fiscale deve ritenersi un obbligo svolto senza compenso extra rispetto a quello generico corrisposto su base annua.