La notifica di una cartella di pagamento è valida anche se il destinatario è assente e l’agente postale lascia l’avviso di giacenza, purché siano trascorsi i necessari tempi di consegna.
La notifica di un atto impositivo inviato mediante posta, infatti, si perfeziona nel momento in cui sono trascorsi 10 giorni dall’immissione dell’avviso nella cassetta postale del destinatario, con la restituzione della cartella al mittente.
La Corte di Cassazione si è espressa in questo modo con l’ordinanza n. 6853 dello scorso 14 marzo 2024, sottolineando come sia sufficiente che la raccomandata informativa relativa alla cartella di pagamento sia pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario.
La decisione dei giudici si è basata su un’ordinanza precedente, che specificava le modalità di perfezionamento di una notifica anche in caso di destinatario assente nel momento della consegna della raccomandata informativa.
Nel momento in cui l’agente postale provvede correttamente a immettere l’avviso nella cassetta postale del dstinatario assente, quindi:
La notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. “CAD”) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza.