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Bonus ZES unica Sud: credito fruibile al 17,6%

di Anna Fabi

23 Luglio 2024 08:45

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Bonus imprese ZES unica Sud, credito concesso al 17,6668% di quanto richiesto tramite comunicazione degli investimenti: tutte le regole.

Il credito d’imposta per la ZES unica del Mezzogiorno fruibile dalle aziende che ne hanno fatto domanda è pari al 17,6668% del bonus richiesto. Il codice tributo per la sua fruizione tramite compensazione in F24 è il 7034.

Entro lo scorso 12 luglio 2024 le imprese hanno intanto comunicato le spese ammissibili per accedere al credito, previsto dal Decreto Sud nell’ambito della nuova Zona economica per il Mezzogiorno.

Vediamo tutte le novità.

Credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno

Il beneficio fiscale, introdotto dall’articolo 16 del DL n. 124/2023 (il Decreto Sud), incentiva l’acquisto di beni strumentali nuovi che comportano investimenti da 200mila a 100 milioni di euro, effettuati dal 1° gennaio e che si prevede di effettuare fino al 15 novembre 2024, per acquisto o locazione finanziaria di nuovi macchinari, di impianti o attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nella ZES unica.

Le percentuali del bonus concesso

Il credito d’imposta concesso è calcolato in base al costo dei beni acquistati, nel limite di 100 milioni per ciascun progetto di investimento (con un costo minimo di 200mila euro). Il credito d’imposta varia a seconda della Regione in cui viene effettuato. Nel dettaglio:

  • 15% in Abruzzo (zone assistite della regione e indicate dalla Carta degli aiuti 2022-2027);
  • 30% in Basilicata, Molise e Sardegna;
  • 40% in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • 50% a Taranto in Puglia e nel Sulcis in Sardegna.

NB: Il tax credit effettivamente concesso è pari al bonus richiesto moltiplicato per la percentuale fissata in base alle risorse disponibili (1.800 milioni per il 2024) rispetto alle domande pervenute, fissato al 17,6668%. Lo prevede il provvedimento delle Entrate pubblicato il 22 luglio 2024.

Credito in compensazione con F24

Il contributo di cui all’articolo 16, Dl 124/2023 è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con le percentuali di tax credit concesse, ma comunque non prima della realizzazione dell’investimento.

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa resta utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti certificati e fatturati, dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta. I crediti superiori a 150mila euro sono utilizzabili dopo gli esiti dei controlli previsti i tal caso dalla disciplina e la relativa autorizzazione dell’Agenzia.

NB: dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025, è possibile presentare (tramite lo stesso modello) una comunicazione integrativa per gli investimenti non ancora realizzati alla data dell’invio della domanda o per quelli realizzati entro il 15 novembre 2024 ma per i quali è necessario comunicare gli estremi delle fatture elettroniche o delle certificazioni richieste.

I codici tributo

A istituire il codice tributo 7034 per la fruizione con Modello F24 è stata la risoluzione n. 39 dell’Agenzia delle entrate datata 22 luglio 2024.

La risoluzione n. 38 contiene invece le istruzioni per le imprese che hanno avviato una nuova attività economica nelle Zes e per le quali, dopo aver aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale, è decaduto il diritto all’agevolazione. In questo caso il codice è il 2022 – “Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zes”.

Imprese beneficiarie

Il credito d’imposta si rivolge alle imprese di tutte le dimensioni (con l’esclusione di alcuni settori) per acquisti destinati alle strutture produttive con sede nella ZES unica istituita dal decreto (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

I settori esclusi sono i seguenti: industria siderurgica, carbonifera e della lignite, trasporti, esclusi il magazzinaggio e il supporto ai trasporti, energia, banda larga, banche, assicurazioni e società finanziarie.

I requisiti sono indicati nel decreto di attuazione della misura contenuta nel Decreto Sud come incentivo agli investimenti nella nuova Zona economica per il Mezzogiorno.

Spese agevolate

Il beneficio fiscale agevola l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e impianti destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Incentiva anche gli acquisti di terreni o immobili strumentali agli investimenti (acquisizione, realizzazione o ampliamento), che però  non possono superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Sono esclusi i beni destinati alla vendita e i materiali di consumo.

Sono ammessi i progetto di investimento fra 200mila euro e 100 milioni di euro, realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024. Il credito d’imposta si applica sia all’acquisto sia alla locazione finanziaria.

=> Progetti ZES Unica Sud: Modello di Business Plan

I beni oggetto dell’agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. In caso contrario, il credito d’imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se invece entro il quinto periodo d’imposta dall’entrata in funzione i beni sono dismessi, ceduti o destinati ad altre finalità o strutture, il bonus è ricalcolato escludendone il costo dagli investimenti agevolati.

Ultima condizione: i macchinari incentivati non possono essere venduti per cinque anni dall’entrata in funzione.

Per gli investimenti non ancora realizzati oppure realizzati ma per i quali non sono state ricevute le fatture e/o la certificazione, sono previste comunicazioni integrative a partire dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025. L’ultima validamente trasmessa sostituisce le precedentementi (valgono gli stessi criteri di cui sopra per la scadenza nei casi di rigetto domanda).

Comunicazione investimenti

Le imprese beneficiarie che possono accedere subito al bonus sono quelle che hanno fatto domanda utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica”, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

=>Bonus ZES unica: Modello e istruzioni

Il frontespizio contiene: informativa sul trattamento dei dati personali, dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa per operazioni straordinarie, dati del rappresentante firmatario della comunicazione, eventuale rinuncia al credito richiesto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

  • Il quadro A contiene invece i dati del progetto d’investimento e del credito d’imposta.
  • Il quadro B contiene i dati della struttura produttiva.
  • Il quadro C contiene l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
  • Il quadro D contiene l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.
  • Il quadro E riporta gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.

La comunicazione andava inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024 con modalità esclusivamente telematiche, dal beneficiario o da un incaricato abilitato, utilizzando il software “Zes Unica”, online sul sito delle Entrate.

Entro cinque giorni è stata inviata in area riservata la ricevuta di presa in carico o di scarto, che è avvenuta se:

  • il richiedente non è titolare di partita Iva al momento dell’invio,
  • gli estremi delle fatture elettroniche nel quadro E non corrispondano con i dati nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate,
  • il codice attività e quello catastale per ciascuna struttura produttiva nel quadro B non corrispondono a quelli comunicati (solo per strutture già impiantate, per le altre il beneficiario deve segnalare questa situazione nella comunicazione).

È stata considerata tempestiva la comunicazione inviata entro la scadenza e nei quattro giorni precedenti ma scartata, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti o dal revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti.