La cedolare secca al 26% sugli affitti brevi si applica dal primo gennaio scorso, anche nel caso in cui il contratto sia precedente.
E’ una delle precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate sul trattamento fiscale delle locazioni brevi, modificato dalla legge di Bilancio 2024. Le indicazioni sono contenute nella circolare 10/2024.
Cedolare secca affitti brevi: come si applica
La Manovra ha alzato l’aliquota fiscale della cedolare secca sulle locazioni brevi al 26%. Continua a essere possibile applicare la tassazione agevolata del 21% in relazione a un solo immobile, a scelta del contribuente. L’opzione sarà indicata direttamente in dichiarazione dei redditi.
La disposizione trova applicazione dal 1° gennaio 2024, giorno di entrata in vigore della Legge di Stabilità. Significa che si applica ai redditi maturati quest’anno, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla riscossione dei relativi canoni di affitto. Fatta salva l’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Intermediari, sostituti d’imposta al 21%
Per quanto riguarda gli intermediari, compresi i portali web, se intervengono nel pagamento devono applicare l’aliquota del 21% in qualità di sostituti d’imposta. La ritenuta sarà considerata un acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario.
Il contribuente è poi tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta ordinaria o sostitutiva dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Al riguardo, i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.
Adempimenti per società non residenti in Italia
Infine, ci sono le regole per gli intermediari non residenti.
Se hanno una stabile organizzazione in Italia, effettuano gli adempimenti tramite quest’ultima. Se invece non ce l’hanno ma risiedono fiscalmente nell’Unione Europea, posso sia operare direttamente sia nominare un rappresentante fiscale in Italia.
Se non hanno stabile organizzazione in Italia e risiedono fuori dalla UE, devono necessariamente nominare un rappresentante fiscale in Italia.
Se non lo fanno, è prevista la responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo.