Per i beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 104 è possibile di acquistare un’auto con la detrazione IRPEF del 19% e con IVA ridotta al 4%.
Secondo la normativa, tuttavia, il veicolo acquistato da persone con disabilità non deve essere trasferito, a titolo gratuito oppure oneroso, prima di 2 anni dall’acquisto. Ci sono alcune casistiche che non prevedono vincoli temporali: vediamole in dettaglio.
Agevolazioni auto in 104: casi particolari
Se si vende o dona la macchina prima di 24 mesi dall’acquisto, scatta la restituzione dei vantaggi fiscali ottenuti con il versamento della differenza tra imposte piene e quanto pagato.
Nuova auto prima di 2 anni se cambiano le esigenze
Si tratta però di una regola abbastanza flessibile, però: può beneficiare di nuove agevolazioni la persona che acquista un altro veicolo prima di questa scadenza, motivando l’acquisto con la necessità di adattare l’auto in base ad eventuali nuove esigenze riferite alla disabilità o handicap.
In questo caso, i soggetti disabili o i loro familiari caregiver che hanno fruito del bene (nel caso in cui siano stati i conduttori dei veicoli in vece dei soggetti con handicap) non deve restituire alcun importo relativo alle agevolazioni fiscali.
Seconda auto dopo 4 anni senza vincoli
In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, è anche possibile beneficiare dell’IVA ridotta e dello sconto IRPEF per l’acquisto di un secondo veicolo dopo 4 anni dal primo acquisto, anche senza permutarlo o venderlo.
Auto ereditata senza obblighi
Infine, chi riceve in eredità un veicolo acquistato usufruendo delle agevolazioni ex lege 104, anche se decide di rivenderlo prima che siano trascorsi i due anni non incorre nella fattispecie di indebita fruizione con obbligo di restituzione del beneficio fiscale fruito in origine dalla persona con disabilità per la quale era stata acquistata l’auto.