La cancellazione di una società dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento rende nulla qualsiasi azione, a causa dell’estinzione dell’impresa stessa.
Una situazione simile, infatti, determina il difetto di capacità processuale e il difetto di legittimazione del suo rappresentante.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10385 del 17 aprile 2024, ha infatti ribadito i limiti del contenzioso tributario nel caso in cui la notifica dell’avviso di accertamento o l’instaurazione del giudizio di primo grado avvengano in data successiva all’estinzione dell’impresa, che segue la cancellazione dal registro delle imprese.
Facendo riferimento ad alcune sentenze precedenti, la Cassazione ha ribadito che l’effetto estintivo determina la cessazione della capacità processuale dell’impresa, così come il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore.