L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, ha fornito nuovi chiarimenti in materia di imposte per operazioni successive alla Brexit, con riferimento alle nuove regole sui rimborsi fiscali, con valore retroattivo.
In base all’accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unico siglato il 7 febbraio 2024, infatti, è stato deciso che alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 può essere applicato l’Articolo n. 38-Ter del Decreto IVA che ha esteso le procedure di rimborso previste nella UE anche ai Paesi terzi.
I Governi dei due Stati hanno ritenuto formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA, relativamente agli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano.
L’istanza di rimborso sull’imposta assolta in Italia si presenta con Modello IVA 79, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di versamento. Possono inoltrarla gli operatori britannici privi di stabile organizzazione nel territorio dello stato.
Fino al 31 dicembre 2020, lo ricordiamo, il Regno Unito ha operato come Paese membro della UE ai fini doganali e ai fini IVA e accise, data che ha segnato il termine del periodo di transizione successivo alla Brexit.