Pronto il decreto MEF che elenca gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo obbligatorio, introdotto dalla Riforma dello Statuto del contribuente (DLgs 219/2023) e dell’Accertamento tributario (DLgs 1/2024).
Vediamo in dettaglio.
Quali atti sono esclusi dal contradditorio
Il decreto identifica 14 tipologie di atti esclusi, articolati in tre macro-aree:
- atti automatizzati, comprese le procedure che non richiedono intervento umano significativo;
- atti di pronta liquidazione, che riguardano decisioni rapide e dirette in ambito fiscali;
- atti di controllo formale delle dichiarazioni, per la sola verifica della conformità e non delle informazioni.
Tra gli atti che non saranno accompagnati dall’obbligo di contrradditorio a tutela del contribuente ci sono anche gli accertamenti parziali derivanti dall’incrocio di informazioni nelle varie banche dati. Esenti anche i controlli catastali sulle annotazioni di riserva e le comunicazioni che derivano da controlli automatici delle liquidazioni (“36-bis” e “54-bis”).
Atti automatizzati
- ruoli e cartelle di pagamento, atti di intimazione di pagamento e ogni altro emesso da Agenzia Entrate Riscossione per il recupero dei carichi affidati;
- accertamenti parziali e atti di recupero (articolo 38-bis del d.P.R. 600/1973) predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
- atti di intimazione autonomi (articolo 29 del D.L. 78/2010) e di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni (tasse automobilistiche e addizionale, tasse sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli);
- accertamenti catastali per iscrizione e cancellazione annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
- avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- avvisi di liquidazione per recupero imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;
- avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta dovuta sulla base di dichiarazioni, dati di contabilità e documenti di accompagnamento della circolazione;
- avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa o per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e diritti dovuti.
Atti di pronta liquidazione
- comunicazioni esiti del controllo automatizzato (36-bis del d.P.R. 600/1973);
- comunicazioni esiti dei controlli previsti dagli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. 633/1972;
- avvisi liquidazione dell’imposta e delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni per imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo e tributi speciali;
- inviti al pagamento del contributo unificato e sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.
Atti di controllo formale delle dichiarazioni
Ogni atto emesso a seguito di un riscontro formale dei dati delle dichiarazioni con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
Contradditorio e impugnazione atti: regole dal 1° luglio 2024
Il contraddittorio preventivo riguarda gli atti impugnabili e preceduti da un confronto tra le parti, come previsto dallo Statuto del Contribuente, la cui recente riforma ha riorganizzato le procedure, per evitare l’emissione di cartelle e atti impositivi dopo un accertamento fiscale formale.
Con il nuovo contraddittorio, in vigore a partire dal 1° luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate dovrà inviare al contribuente uno schema di atto con la notifica e le motivazioni del potenziale controllo, invitandolo a presentare osservazioni e documenti entro 60 giorni.
Dopo averli valutati, il Fisco potrà accoglierli annullando l’atto oppure modificarlo (riducendo la pretesa fiscale) o confermarlo. Ma sempre attendendo i 60 giorni concessi al contribuente per raccogliere le prove e difendersi. Diversamente, il contribuente può impugnare l’atto di accertamento e ottenerne l’annullamento.