I crediti d’imposta derivanti dalla cessione dei bonus edilizi sono utilizzabili in compensazione orizzontale, ossia per pagare altre tasse, ma questa possibilità è ora limitata ai soli contribuenti che non abbiano cartelle esattoriali o debiti erariali superiori a 10mila euro.
Questo vincolo è stato introdotto dal DL 39/2024 (il cosiddetto Decreto Taglia incentivi), che lascia inalterate le altre formule sulle compensazioni dei crediti da Superbonus. Per la decorrenza effettiva, però, è necessario un decreto attuativo del MEF, che chiarisca termini e modalità operative.
Ma vediamo intanto come cambiarrno le compensazioni, alla luce dei chiarimenti forniti in audizione parlamentare del direttore del’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Compensazioni sospese per crediti edilizi
La sospensione delle compensazioni riguarda i crediti edilizi presenti nella piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate ed opera dopo 30 giorni dalla scadenza di pagamento di debiti erariali complessivamente superiori a 10mila euro, copresi quelli rateizzati se sono scaduti i termini di versamento. Si escludono soltanto le cartelle con rateazione regolari in corso o con provvedimenti di sospensione ruolo attivati.
Lo stop alla compensazione, spiega ancora Ruffini, «si applica fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi pendenti». Quindi, se il contribuente paga una parte di debito che fa scendere il totale dei debiti sotto i 10mila euro, può compensare crediti e tasse.
Per il resto, le regole restano quelle previste dall’articolo 121 del dl 34/2020. Quindi, i crediti si utilizzano «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione». La quota non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata «negli anni successivi né essere richiesta a rimborso».
Esempio: se il credito riguarda una ristrutturazione edilizia, si può ripartire in dieci quote annuali di pari importo (a meno che non ci siano quote già utilizzate), mentre per il Superbonus la ripartizione è in quattro rate, sempre di pari importo.
Compensazioni vietate con debiti sopra 100mila euro
C’è un’altra disposizione del decreto che riguarda le compensazioni, escludendole in presenza di cartelle esattoriali complessivamente superiori a 100mila euro, in vigore dal 1° luglio 2024. In questo caso si applica a tutte le compensazioni e non solo a quelle per crediti edilizi.
Il divieto era già previsto dalla Legge di Bilancio 2024 ma ora viene mitigato: si escludono le cartelle oggetto di rateazione e determinate tipologie di crediti. Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL possono essere utilizzati in compensazione indipendentemente dalla presenza di cartelle esattoriali.
Per riassumere:
- la sospensione delle compensazioni crediti edilizi scatta con cartelle esattoriali complessivamente pari ad almeno 10mila euro: la data dell’entrata in vigore di questa disposizione sarà stabilita da provvedimento ministeriale;
- la sospensione delle compensazioni scatta sempre con debiti superiori a 100mila euro, con le flessibilità sopra descritte: questa disposizione si applica dal prossimo primo luglio 2024.
Come funzionano le compensazioni orizzontali
Ricordiamo infine che le compensazioni orizzontali, in base all’articolo 17 del dlgs 241/1997, consentono di pagare i seguenti tributi:
- imposte sui redditi, e le relative addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- IRAP;
- imposta sulle transazioni finanziarie;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- accise (in tal caso la compensabilità è prevista dalla normativa di settore);
- altre entrate individuate con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, tra cui IMU, tassa rifiuti, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta di bollo assolta in modo virtuale, imposta sui finanziamenti a medio e lungo termine.