Ammesso l’accertamento IMU per aree fabbricabili basato sui valori venali: lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 126 del 25 gennaio 2024.
Trattandosi di fonti presuntive paragonabili ai bollettini delle quotazioni di mercato e ai notiziari Istat, offrono in via presuntiva dei dati medi affidabili, pertanto utilizzabili per l’attività di accertamento sulle annualità pregresse dell’imposta dovuta.
Spetta al contribuente presentare prove contrarie, ad esempio perizie capaci di dimostrare il minor valore dell’area edificabile di sua proprietà ai fini del calcolo dell’IMU.
Il pronunciamento della Corte di giustizia tributaria trova conferma in una precedente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24589 dell’11 agosto 2023, in base alla quale i valori venali delle aree fabbricabili ai fini ICI e IMU, stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell’attività di accertamento:
i valori comunali operano come gli studi di settore o altri strumenti presuntivi del reddito.
=> IMU: come calcolare l’imposta sulle aree fabbricabili
In ultima analisi, il Comune ha facoltà di determinare il valore dell’area fabbricabile come nel caso di specie, nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 5 del Dlgs n. 504/1992, ai sensi del quale per le aree fabbricabili:
il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.