Per i contribuenti ISA che si apprestano a compilare la dichiarazione dei redditi 2024, è pronta la revisione di 88 Indici Sintetici di Affidabilità applicabili per il periodo d’imposta 2023.
I settori coinvolti sono i seguenti: agricoltura (2 indici), commercio (31), attività professionali (18), area servizi (24) e manifatture (15). Vediamo i dettagli.
Gli ISA revisionati per la Dichiarazione 2024
Le novità in materia di giudizio di affidabilità fiscale correlato a benefici premiali riguardano circa un 1,7 milioni di contribuenti fra imprese e autonomi, corrispondenti a poco meno di 400 codici Ateco.
Le attività interessate da revisioni ISA spaziano dalla vendita al dettaglio di carni a quello dell’abbigliamento (per quanto riguarda il settore del commercio), dagli studi notarili a quelli odontoiatrici (per quanto riguarda le attività professionali), dai bar e ristoranti alle costruzioni edili (nel settore dei servizi), dalla produzione di panetteria all’oreficeria (nel settore manifatturiero).
Revisione in base alle variabili macro
L’elaborazione è avvenuta in base ai dati dichiarati negli ultimi otto periodi di imposta (dal 2014 al 2021), valutando le variabili macroeconomiche intervenute in questo lasso di tempo. Ad esempio, l’andamento dei tassi di interesse sui prestiti alle imprese, dei diversi settori (ricavi/compensi, concentrazione della domanda e dell’offerta, tasso di occupazione), dell’inflazione.
Questo consente di incamerare alcune ricadute economiche straordinarie nella parte ordinaria dell’evoluzione degli ISA, anticipando una parte significativa altrimenti demandata agli interventi correttivi straordinari (che comunque interverranno neldecreto di modifica per il periodo di imposta 2023, previsto entro fine aprile).
Esclusioni dall’applicazione degli ISA
Sono state confermate anche le cause di esclusione degli ISA.
Nel dettaglio, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del decreto 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena revisionati non sono applicabili nei confronti dei contribuenti:
- che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni 164mila 569 euro;
- che applicano i regimi forfetari;
- che esercitano due o più attività di impresa, e i ricavi delle attività prevalenti supera il 30% del totale;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, e cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva (Titolo V-bis del decreto Iva).
Correttivi straordinari entro aprile sugli ISA 2024
Entro la fine di aprile sono in arrivo i correttivi che riguardano le funzioni di stima degli indicatori elementari di affidabilità (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto), le soglie economiche di riferimento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti e copertura delle spese per dipendente), e l’aggiornamento di alcune territorialità:
- generale;
- del commercio;
- del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef;
- del livello delle quotazioni immobiliari;
- del livello dei canoni di locazione degli immobili.
Benefici premiali con elevato ISA
I benefici premiali per i contribuenti che ottengono un punteggio ISA che definisce un alto livello di affidabilità fiscale (superiore a 8) sono riportati nel comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 50/2017:
- esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti IVA di importo non superiore a 70mila euro annui e per quelli IRPEF, IRES e IRAP non superiori a 50mila euro annui;
- esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 70mila euro annui;
- esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge 724/1994);
- niente accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d, secondo periodo, del Dpr 600/1973 e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, dpr 633/1972);
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del dpr 600/1973 per il reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del dpr 633/1972, con graduazione in funzione del livello di affidabilità;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 dpr 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
La revisione è contenuta nel decreto 18 marzo 2024, a firma del Ministero dell’Economia, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.