Le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono sempre detraibili fiscalmente, a prescindere dalla causa.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, specificando che la detrazione IRPEF del 19% vale per le spese sostenute per le assicurazioni che prevedono la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Il TUIR, all’articolo 15 (comma 1 lettera f), prevede la detrazione da calcolare sull’importo complessivo di 530 euro anche per i premi che riguardano i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, che abbiano come oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore alla soglia specificata sopra.
Se la polizza prevede la copertura di più rischi, inoltre, deve essere messo in evidenza l’importo del premio relativo a ciascun rischio. La detrazione spetta solo per la parte di premio che prevede l’agevolazione.
Dal 2020, lo ricordiamo, la detrazione spetta solo se che l’onere è stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.