L’affitto di un terreno agricolo acquistato beneficiando delle agevolazioni fiscali comporta la decadenza delle stesse, se avviene nei cinque anni successivi e anche se ha durata temporanea.
Lo ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, emettendo due sentenze che hanno ribadito come qualunque tipo di contratto di affitto sia sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, con la conseguente fine dei benefici fiscali.
Il riferimento normativo è al Decreto-legge n. 194/2009 in tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che l’articolo 2 (comma 4-bis) prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e delle relative pertinenze (soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%) decadano:
se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Con le sentenze n. 3491/2023 e n. 223/2024, in particolare, i giudici hanno sottolineato come sia del tutto ininfluente la durata del contratto di locazione di un terreno, anche se breve o se limitata a brevi periodi.
Di contro, a valere in ambito fiscale è il principio secondo cui qualunque tipo di contratto di affitto implica la cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario.