Il giudizio penale e quello tributario devono essere considerati indipendenti l’uno dall’altro, pertanto in caso di condanna per un reato non viene cancellato automaticamente un eventuale debito a carico del contribuente per evasione fiscale.
La Corte di Cassazione si è espressa in merito con una serie di sentenze, precisamente 2120, 2115 e 2133 del 2024.
I giudici della Cassazione hanno dato ragione all’Amministrazione finanziaria respingendo il ricorso di un contribuente, sottolineando come questo sia legittimamente assoggettabile a imposizione fiscale nonostante l’esito a suo favore del giudizio penale.
La Cassazione, inoltre, ha ricordato che nei casi in cui il contenzioso tributario sia generato da avvenimenti oggetto di accertamento in sede penale assume notevole rilevanza l’attuazione dell’articolo 20 della Legge delega n. 111/2023 (lettera a, n. 3), che impone di:
Rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i princìpi generali dell’ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi.
Nel caso in oggetto, seppure assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta e in prescrizione per bancarotta fraudolenta documentale e abuso d’ufficio, un imprenditore è stato comunque obbligato dall’Agenzia delle Entrate a saldare il suo debito con il Fisco.