Niente sconto in fattura per chi sta avviando lavori edilizi senza ancora un pagamento effettuato al 30 marzo 2024.
Il blocco si applica anche a chi aveva stipulato un contratto vincolante con l’impresa costruttrice e comunicato l’inizio dei lavori con CILA, perché non risulta rispettato il requisito dei lavori già avviati e del relativo pagamento già effettuato.
Sconto in fattura non più valido
Con l’entrata in vigore del DL 39/2024, i condomini con lavori di Superbonus in procinto di partire possono trovarsi nella condizione di perdere l’opzione di cessione del credito alla ditta, per una spesa già preventivata (anche con sconto in fattura) ma non ancora pagata.
E’ una degli aspetti della norma più penalizzanti per i contribuenti. principali, segnalato anche dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo.
Stop a cessione crediti senza avvio lavori al 30 marzo
In base al DL 11/2023 le due opzioni erano ammesse se prima del 17 febbraio 2023 c’erano l’approvazione dell’assemblea condominiale e la presentazione del titolo edilizio. Il DL 39/2024, coma il comma 5 dell’articolo 1, ha invece introdotto un nuovo vincolo: avere sostenuto delle spese, entro il 30 marzo 2024, per lavori già effettuati.
In mancanza di questi nuovi requisiti, si perde il diritto allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Niente sconto per lavori fatturati ma non pagati
Il presidente dei CNDCEC, Elbano de Nuccio, segnala quello che definisce un “paradosso“: «cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024».
Non solo: «ulteriormente paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest’ultima data, ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni».
In termini semplici: chi ha effettuato i lavori e ricevuto la fattura (magari applicando lo sconto) ma non l’aveva ancora pagata al 30 marzo perde un’agevolazione su cui, nel momento in cui il documento contabile era stato emesso, poteva legittimamente contare.
Cantieri avviati a rischio di contenzioso
«Pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento – prosegue De Nuccio -, tese a “bloccare” le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con conseguenze pesantissime, anche in termini di contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere».
Stretta sulla remissione in bonis: eccessiva
Un secondo rilievo riguarda lo stop alla remissione in bonis, e alla sostituzione delle comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024.
La ratio, sottolinea De Nuccio, è legata «all’esigenza di conoscere in modo puntuale il dato aggregato dell’ammontare dei crediti ceduti e scontati», per la valutazione dell’impatto sui conti pubblici.
Ma «la disposizione è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)».
L’auspicio dei commercialisti è che queste criticità «possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge».