La cartella esattoriale inviata via PEC è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo che l’ha emessa. Quindi, l’atto è valido anche se privo di firma digitale.
Lo stabilisce la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza 113/2024.
Notifica cartella via PEC: requisiti di validità
L’articolo 25 del DPR 602/1973 non prevede l’obbligo di firma digitale, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Firma digitale non necessaria
I giudici hanno dunque ribadito al validità dell’atto anche non firmato digitalmente, ricordando in questo senso l’orientamento di Cassazione. La sentenza 28852/2023 dei magistrati di legittimità afferma che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale».
I magistrati hanno anche chiarito che non inficiano l’invio della cartella via PEC l’assenza di relata di notifica o la relata in bianco in questi casi il riferimento di legge è l’articolo 60 del DPR 600/1973, in base al quale la notifica a mezzo PEC non richiede la presenza di un ufficiale notificatore.
Prova di notifica senza bisogno di relata
Fra l’altro, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento comporta, in caso di irritualità della notificazione, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo (articolo 156 del Codice di Procedura civile).
Con le stesse motivazioni viene respinta anche la contestazione relativa alla carenza di sottoscrizione della relata di notifica. Con una ulteriore considerazione: la prova di avvenuta notifica è rappresentata dal deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file con estensione .eml), che equivalgono in tutto e per tutto all’avviso di ricevimento della raccomandata cartacea.
Motivazioni: vale la dichiarazione fiscale
Infine, per quanto riguarda l’omessa motivazione della cartella di pagamento, per atto emesso a fronte di autoliquidazione d’imposta effettuata in base alle dichiarazioni fiscali rese dal contribuente (come nel caso in questione), l’obbligo è pienamente assolto mediante il richiamo a tali dichiarazioni.
In questo senso viene richiamata la sentenza di Cassazione 22281/2022 secondo cui la cartella di pagamento conseguente a un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e degli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente.