Con l’entrata in vigore del DL n. 39/2024, che introduce misure urgenti in materia di detrazioni fiscali e crediti d’imposta per interventi edilizie, cambia la procedura di trasmissione dei dati relativi alle spese effettuate nell’ambito dei Bonus Casa.
In caso di omissione di invio, è prevista una sanzione amministrativa di 10mila euro., mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Nuovi adempimenti per i bonus edilizi
La nuova normativa, infatti, prevede che i dati che riguardano le spese agevolabili in caso di interventi di efficientamento energetico o antisismici siano trasmessi non solo all’ENEA ma anche al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con l’articolo 3 del nuovo decreto, si prevede dunque il nuovo obbligo sia in caso di interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus e Superbonus) sia di Sismabonus, finalizzato a monitorare anche le percentuali di utilizzo delle relative detrazioni.
I dati da inviare ad ENEA
Per quanto riguarda le comunicazioni da inviare a ENEA per lavori agevolati ai sensi dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, (comma 3), è necessario segnalare:
- dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto n. 39/2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenuto successivamente alla data di entrata in vigore del Dl in esame negli anni 2024 e 2025;
- percentuali delle detrazioni spettanti per le suddette spese.
Questi dati vanno comunicati preventivamente, a integrazione di quelli da fornire sempre all’ENEA a fine lavori.
I dati da invire al Governo
Diventa inoltre obbligatorio trasmettere al “Portale classificazioni sismiche, già in fase di asseverazione, con riferimento alle spese antisismiche agevolabili, le seguenti informazioni:
- dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- percentuali delle detrazioni spettanti per dette spese.
Chi ha l’obbligo di nuova comunicazione
I soggetti obbligati a effettuare la trasmissione dei nuovi dati (e relative variazioni) sono coloro che:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- hanno presentato la CILA o l’istanza di l’acquisizione del titolo per demolizione e ricostruzione dal 1° gennaio 2024.
=> Superbonus e crediti edilizi: chi si salva dalla stretta finale
Sarà un decreto del Presidente del Consiglio a definire il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni, da adottare entro il 29 maggio 2024.
Sanzioni per inadempienti
Chi non effettua la trasmissione dei dati in relazione a interventi pregressi paga una sanzione pecuniaria di 10mila euro mentre, in caso di interventi con CILA o domanda di titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione presentata dal 30 marzo 2024, scatta la decadenza dall’agevolazione fiscale senza remissione in bonis.