In caso di fallimento è possibile impugnare una cartella di pagamento notificata prima della dichiarazione di insolvenza, ma solo se l’atto non è stato impugnato dal curatore.
A esprimersi in merito alla legittimità dell’impugnazione della cartella esttoriale da parte del fallito è stata la Cassazione con l’ordinanza 6683 del 13 marzo 2024.
La Corte ha messo in evidenza le opzioni a disposizione del contribuente dichiarato fallito in caso di inerzia del curatore, che si è astenuto dall’impugnazione.
Secondo i giudici, infatti, l’impugnazione da parte del fallito in presenza di inerzia del curatore può avvenire in ogni stato e grado del processo.
Questo, nonostante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza preveda che il soggetto fallito sia generalmente privo della capacità di stare in giudizio (ex art. 43 della Legge Fallimentare), potendo intervenire solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico.