Rispondono ai requisiti stabiliti dal TUIR per fruire dell’esenzione IRPEF anche i servizi di mobilità sostenibile concessi ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale, finalizzati ad agevolare il tragitto casa-lavoro-casa ed erogati anche tramite App.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 74 del 21 marzo, si è espressa in merito alla disciplina che regola i benefit offerti ai dipendenti attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.
L’articolo n. 100 del TUIR sottolinea che sono deducibili le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dai dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, utilità sociale e sanitaria o culto.
Nel concetto di utilità sociale può rientrare anche la mobilità sostenibile (si parla ad esempio di carsharing di veicoli elettrici, bikesharing, monopattini elettrici, ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli ma anche dell’utilizzo del trasporto pubblico locale tramite biglietto singolo o abbonamento ai mezzi pubblici) in considerazione della riusabilità e condivisione dei servizi.
Ciò posto, in linea con la richiamata prassi, si ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.
Peraltro, una tale iniziativa risponde anche agli obiettivi del PNRR: ridurre le emissioni, migliorare la mobilità delle persone, promuovere un utilizzo consapevole delle risorse.
Per lo stesso motivo sono ammissibili alla fruizione dei benefit (come già chiarito con la risposta n. 461/2019) i servizi di car pooling aziendale attraverso piattaforma informatica, sempre per il tragitto casa-lavoro-casa.