Si paga l’imposta di donazione e successione sui trasferimenti di aziende, rami o quote a favore di discendenti e coniuge se i beneficiari avevano già il controllo della società in quanto titolari di parte del capitale sociale.
Per consentire il verificarsi dei presupposti che danno adito all’applicazione dell’agevolazione, è necessario che i familiari non dispongano già di una percentuale di partecipazione superiore al 50% delle quote.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 72 pubblicata in data 18 marzo 2024.
Esenzione imposte di donazione per quote societarie
Secondo in Fisco, in presenza di trasferimenti societari a favore dei familiari è possibile beneficiare dell’esenzione dal versamento delle tasse (prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS – Testo unico sulle successioni e donazioni) solo se sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
Per fruire dell’agevolazione – per i trasferimenti effettuati anche tramite patti di famiglia di aziende o quote sociali – è inoltre necessario che i beneficiari della donazione proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa e ne detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e si applica alle sole partecipazioni che attribuiscono, o consentono di integrare, il controllo della società.
Cause ostative di accesso all’agevolazione
Qualora i discendenti dispongano già di una percentuale di partecipazione superiore al 50% delle quote, invece, i presupposti per accedere all’esenzione verrebbero meno.
Se i beneficiari di una donazione disponevano del requisito del controllo prima della donazione stessa, possedendo un numero di quote tale da consentire di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, non si configurano i presupposti di legge per i quali è stata pensata l’agevolazione:
In assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è «acquisito o integrato» il controllo della Società, l’atto con cui l’Istante donerà le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo di cui al più volte citato articolo 3, comma 4ter, ma dovrà essere assoggettato all’ordinario trattamento ai fini dell’imposta sulle donazioni.