L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E del 2024, che fornisce tutti i dettagli sulla procedura da seguire per richiedere il rifiuto di una cessione di crediti fiscali (es.: bonus edilizi e Superbonus) oppure per annullare le comunicazioni effettuate sulla Piattaforma web dell’AdE per la cessione dei crediti d’imposta.
Il provvedimento, pubblicato lo scorso 8 marzo, riporta dunque le istruzioni per comunicare la volontà propria (del cedente) o comune (da parte del cedente e del cessionario) di procedere al rifiuto di cessione crediti già accettate., con tutti gli effetti fiscali del caso.
Vediamo come procedere.
Cessione crediti: rifiuto o annullamento
L’articolo 121 del Decreto Legge “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha introdotto, per i titolari delle detrazioni per interventi edilizi, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura invece dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione.
Come noto, le successive modifiche alla normativa hanno fortemente limitato il campo applicativo della norma, ma restano in piedi diverse fattispecie in cui ancora si può procedere in tal senso. In particolare le cessioni seguenti alla prima.
Per gli aventi diritto, questa opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate telematicamente secondo le modalità stabilite con il provvedimento del 3 febbraio 2022. Ci possono essere però casistiche in cui si voglia rinunciare all’opzione già esercitata.
Questa possibilità vale sia per gli errori da parte del cessionario (che in realtà intendeva rifiutare la cessione) sia nel caso in cui sia il cedente che il cessionario intendano annullare la comunicazione della cessione del credito sulla Piattaforma cessione crediti.
Annullamento cessione: modello e procedura
La circolare n. 6/E fornisce dettagli specifici su come procedere nel caso in cui sia stato commesso un errore nell’accettazione della cessione di credito, o nel caso in cui il cedente e il cessionario intendano procedere con l’annullamento della cessione.
In entrambi i casi, il cedente e il cessionario dovranno inviare una richiesta di “rifiuto” alla Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello allegato alla circolare. Una volta firmato digitalmente o con firma autografa (in questo secondo caso, allegando copia del documento di identità) da cedente e cessionario, potrà essere inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Effetti del rifiuto del credito ceduto
Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è deciso di rifiutare. Una volta che l’operazione è stata eseguita, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente.
La circolare spiega anche gli effetti fiscali in relazione al caso di crediti tracciabili (derivanti da prime cessioni e sconti in fattura comunicati al Fisco dal 1° maggio 2022) o non tracciabili:
- per i crediti tracciabili, il rifiuto vale per ciascuna rata, se non sia stata ulteriormente ceduta oppure opzionata per l’utilizzo in compensazione (l’opzione può essere revocata attraverso Piattaforma AdE);
- per crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità (perché verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente).
Comunicazione rediti non utilizzabili
Infine, la circolare fornisce le indicazioni operative anche in merito alla procedura da seguire nel caso in cui il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare.
A differenza dell’operazione sopra descritta, questa seconda procedura determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.