Rimborsi spettanti se c’è convenzione internazionale

di Teresa Barone

8 Marzo 2024 11:04

Le convenzioni bilaterali internazionali contoro la doppia tassazione sono sempre applicabili, anche senza effettivo prelievo fiscale.

La Corte di Cassazione si è espressa in merito all’applicazione dei benefici generati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, affermando che, per accedere ai vantaggi fiscali, è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente assoggettabile a imposizione nello Stato di residenza.

Lo dettaglia la sentenza n. 23025/5 del 28 luglio 2023, che riguarda il ricorso di una società residente in Italia per il negato il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi corrisposti all’azienda capogruppo residente all’estero.

La condizione “subject to tax” deve essere intesa come potenziale assoggettamento ad imposizione nello Stato di residenza, a prescindere dall’effettivo prelievo fiscale: questo perché la finalità delle convenzioni bilaterali è quella di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale, un principio sancito anche dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540.

La Cassazione, in linea con la giurisprudenza europea (causa c-540/2007), ha ritenuto che il ricorso della società richiedente andasse accolto.