In presenza di cause di forza maggiore (fattispecie prevista per le violazioni tributarie) è possibile ottenere l’annullamento delle cartelle esattoriali, anche in caso di sentenze di fallimento.
Ma quando si configura questa particolare condizione?
Fallimento iniquo: annullamento cartelle per forza maggiore
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n. 2284/1 del 6 giugno 2023, ha ribadito che la causa della forza maggiore (disciplinata dall’Art. 6 comma 5 D.lgs. n.472/97) si ha in presenza di fatti esterni alla volontà del contribuente, avvenimenti non prevedibili e comunque irresistibili, tali da obbligarlo a comportarsi in modo difforme da quanto voluto e in assenza di ogni profilo di colpevolezza.
Nel caso specifico, i giudici hanno rigettato il ricorso dell’Agente della Riscossione annullando la cartella di pagamento impugnata dalla contribuente, una società dichiarata fallita dal Tribunale con due successive sentenze intercorse a distanza di pochi anni l’una dall’altra ma entrambe poi riformate e rimosse.
È stato proprio come conseguenza delle due sentenze di fallimento inique che la società si è trovata in grave carenza di liquidità per il blocco dei fidi e per l’impossibilità di accedere al credito bancario, una condizione che non poteva essere prevista e che pertanto si configura come causa di forza maggiore.