L’esenzione IMUè concessa solo per gli immobili di Enti pubblici o privati che non svolgono in modo primario ed esclusivo l’esercizio di attività commerciali, operando solo attività di assistenza.
A ribadirlo è stata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 5782/13 del 20 ottobre 2023, nella quale ha messo nero su bianco un principio relativo all’esenzione IMU già sancito più volte anche dalla Corte di Cassazione.
I giudici, in particolare, hanno respinto il ricorso di un IACP (Istituto Autonomo per le Case Popolari) della Provincia di Caserta, affermando l’obbligo di versare l’IMU per gli alloggi concessi in locazione proprio in virtù del carattere economico dell’attività svolta, che non rientra nella funzione assistenziale degli alloggi sociali.
Come si legge nella sentenza, l’esenzione IMU opererebbe per i beni di proprietà IACP in caso di utilizzo per scopi sociali e per attività senza scopo di lucro, mentre non può essere legittima quando le locazioni sono concesse a terzi dietro corrispettivo.
I canoni locativi richiesti dall’IACP non escludono infatti il carattere economico dell’attività svolta, sebbene siano corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, essendo volti a remunerare il capitale investito.