L’IVA applicata sui costi di noleggio delle auto di cortesia è integralmente detraibile, poiché questi veicoli si considerano beni che consentono di espletare i servizi di assistenza postvendita dell’impresa e rispettano i requisiti richiesti per rientrare nella normativa relativa all’esclusività, essenzialità e strumentalità.
Si è espressa in questo modo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3765/5 del 20 dicembre 2023.
La fornitura del servizio di auto sostitutiva temporanea da parte dell’impresa, infatti, è riconducibile all’attività di rivenditore e manutentore/riparatore di veicoli e rientra tra i servizi di assistenza postvendita.
Questo servizio deve essere considerato essenziale per l’espletamento di tali mansioni in modo completo e qualitativamente soddisfacente: la strumentalità dei costi sostenuti per le auto destinate al servizio di auto di cortesia, quindi, ne comporta la detraibilità ai fini IVA.
Riportando gli orientamenti della Corte di Cassazione, la CGT ha ritenuto che la discriminante sia l’indispensabilità di un certo bene rispetto al fine produttivo o commerciale che una certa impresa persegue. In altri termini, in base alla sentenza:
un determinato bene è da considerarsi come utilizzato in via esclusivamente strumentale da una certa impresa se ed in quanto lo stesso rappresenta il mezzo necessario senza il quale il fine produttivo o commerciale perseguito da quell’impresa non potrebbe essere raggiunto.
Da qui la detraibilità integrale dell’imposta assolta sull’acquisto di autoveicoli, compresa l’auto “di cortesia” qualora si tratti di un’attività legata in modo necessario a questi beni strumentali.