Il decreto PNRR, approvato il 26 febbraio 2024 dal Consiglio dei Ministri, porta una serie di modifiche in materia di pignoramento presso terzi. L’obiettivo è quello di accelerare il recupero crediti delle somme dovute dai debitori.
Le nuove disposizioni introducono misure per sveltire i tempi di pagamento al creditore e ridefiniscono importi trattenuti, procedure di notifica e termini di decadenza.
Trattenuta con pignoramento presso terzi
Il decreto ridefinisce gli importi delle somme che il soggetto terzo (ad esempio il datore di lavoro del dipendente con una parte di stipendio pignorato oppure l’INPS che trattiene una parte della pensione per conto dell’ente creditore).
Nello specifico, dal giorno di notifica dell’atto, oltre al credito dovuto, il terzo dovrà trattenere un importo aggiuntivo pari a:
- 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per i crediti fino a 3.200 euro;
- metà dei crediti superiori a 3.200 euro.
Tempi di efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia – ed il processo esecutivo si estingue – dopo 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento stesso oppure dopo 10 anni dalla dichiarazione di interesse, con la quale il creditore può notificare la volontà di mantenere il vincolo pignoratizio.
Si tratta di una nuova opzione da esercitare entro due dal termine decennale, senza la quale (a tutti i soggetti interessati, compreso il soggetto terzo) scatta la decadenza del pignoramento ed il soggetto terzo è liberato da ogni obbligo dopo i successivi 6 mesi.
Tale dichiarazione (depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dall’ultima notifica) contiene:
- numero di ruolo della procedura, indicazione del titolo esecutivo, dati anagrafici e codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
- importo dovuto, dettaglio su interessi, accessori e spese;
- identificativo del conto di pagamento o indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.
Ordinanza con dichiarazione del creditore
«La notifica dell’ordinanza di assegnazione del pignoramento presso terzi è accompagnata da una dichiarazione del creditore che segnala al soggetto terzo, incaricato di trattenere il debito, i dati per il pagamento (compreso l’IBAN).
La dichiarazione al terzo deve includere i dati della procedura e del creditore, il dettaglio degli importi dovuti, le indicazioni su interessi, spese e oneri accessori, i dati dell’IBAN per il pagamento o altre modalità di esecuzione prescelte.
L’obbligo di pagamento decorre dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
Interessi sospesi con notifica in ritardo
Gli interessi sul debito smettono di maturare se l’ordinanza e la dichiarazione sono notificate dopo 90 giorni dalla pronuncia e riprendono a decorrere dalla data di notifica.
Pignoramento sospeso con ordinanza in ritardo
L’ordinanza diventa inefficace se notificata dopo 6 mesi. In pratica, si concedono 6 mesi per la notifica dell’ordinanza di assegnazione del debito presso terzi, a pena la sua stessa inefficacia.
Notifica via e PEC
L’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla Cancelleria ai terzi pignorati con indirizzi PEC (posta elettronica certificata) in pubblici elenchi o con domicilio digitale speciale.