Con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale subisce alcune modifiche il calendario fiscale 2024, portando allo slittamento delle scadenze per le Partite IVA. Lo prevede l’articolo 37 del decreto legislativo attuativo della norma di riforma fiscale.
Si tratta di una novità transitoria, che riguarda il primo anno di applicazione dello strumento.
Calendario fiscale 2024 con adesione al concordato preventivo
Entro il 15 giugno 2024 sarà reso disponibile il software per il calcolo dell’imponibile secondo la proposta del Fisco, mentre entro della piattaforma informatica per invio dati del contribuente; entro il 15 ottobre si dovrà decidere se accettare la proposta. Da qui scaturisce lo slittamento delle scadenze.
In particolare, per i contribuenti che aderiscono al concordato (soggetti ISA e Forfettari) è previsto:
- lo slittamento dal 30 giugno al 31 luglio per il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte e per i pagamenti dei soci di società di persone, di società in trasparenza e di associazioni professionali;
- ci sarà tempo fino al 15 ottobre, invece, per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi il cui termine era inizialmente previsto per il 30 settembre.
Queste scadenze riguardano i soggetti che svolgono attività economiche con approvazione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e con ricavi o compensi rientranti negli importi previsti dalla normativa, ma anche da coloro i quali presentano cause di esclusione dagli ISA.
Scadenze fiscali per chi non aderisce alla proposta del Fisco
Da chiarire il destino di coloro i quali non aderiranno al concordato: restano per loro le scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre) oppure vale per tutti la proroga? Dalla lettura della relazione illustrativa allegata al decreto può il dubbio non si chiarisce, anzi:
la norma di cui all’articolo 37 dispone un maggior termine per i versamenti dell’acconto e del saldo in scadenza al 30 giugno 2024 per i soggetti che adottano il regime concordatario (31 luglio 2024).
Dal tenore della norma sembrerebbe dunque prevalere la prima ipotesi, ma questo potrebbe comportare dubbi e iniquità (con un pesante click day il 31 luglio), che sarebbe il caso di evitare con un chiarimento in proposito.
L’attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo con la disciplina del nuovo concordato preventivo – assieme ai successivi provvedimenti attuativi del MEF e dell’Agenzia delle Entrate – dovrebbe comunque dirimere la questione, fugando i dubbi dei contribuenti.